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Reg. Veneto
TURISMO E STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi, pensioni, locande e campeggi
L.R. 22/10/1999, n. 49
Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive
extralberghiere.
Pubblicata nel B.U. Veneto 26 ottobre 1999, n. 93.
Epigrafe
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Delega alle province.
Art. 3 - Esercizi di affittacamere.
Art. 4 - Attività ricettive in esercizi di ristorazione.
Art. 5 - Attività ricettive a conduzione familiare - bed &
breakfast.
Art. 6 - Unità abitative ammobiliate a uso turistico.
Art. 7 - Strutture ricettive - residence.
Art. 8 - Attività ricettive in residenze rurali.
Art. 9 - Case per ferie.
Art. 10 - Ostelli per la gioventù.
Art. 11 - Foresterie per turisti.
Art. 12 - Case religiose di ospitalità.
Art. 13 - Centri soggiorno studi.
Art. 14 - Classificazione.
Art. 15 - Procedure per la classificazione.
Art. 16 - Notifica della classificazione e ricorsi.
Art. 17 - Denuncia di inizio attività.
Art. 18 - Periodi di apertura.
Art. 19 - Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività.
Art. 20 - Disciplina dei prezzi.
Art. 21 - Forme di pubblicità dei prezzi.
Art. 22 - Adempimenti specifici per le attività ricettive a
conduzione
familiare bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate
non
classificate, per le foresterie per turisti.
Art. 23 - Registrazione delle persone alloggiate.
Art. 24 - Reclami e vigilanza.
Art. 25 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 26 - Disposizione transitoria per la procedura di
classificazione.
Art. 27 - Abrogazioni.
Art. 28 - Norma finanziaria.
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII
Allegato VIII
Capo I - Norme generali
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli
articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, definisce e
disciplina le seguenti strutture ricettive extralberghiere:
•a) esercizi di affittacamere;
•b) attività ricettive in esercizi di ristorazione;
•c) attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
•d) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
•e) strutture ricettive - residence;
•f) attività ricettive in residenze rurali;
•g) case per ferie;
•h) ostelli per la gioventù;
•i) foresterie per turisti;
•l) case religiose di ospitalità;
•m) centri soggiorno studi.
2. La presente legge non disciplina le strutture ricettive
all'aria
aperta e i rifugi, disciplinati da specifica normativa
regionale.
Art. 2
Delega alle province.
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad
esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono
delegate alle province.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano
le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e
coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello
Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in
ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e
previa
formale diffida al Presidente della Provincia, propone al
Consiglio
regionale la revoca della delega.
Capo II - Definizioni e caratteristiche delle strutture
ricettive extralberghiere
Art. 3
Esercizi di affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non
più di sei camere destinate ai clienti ubicate in non più di due
appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono
forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. Gli esercizi di affittacamere devono assicurare nelle camere
i servizi minimi di cui all'allegato I, lettera a).
3. L'eventuale somministrazione dei pasti, comprese le bevande,
con l'esclusione di quelle superalcoliche, è limitata alle
persone alloggiate.
4. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono
essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico -
sanitarie.
5. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente
dagli altri locali.
6. Ai fini della classificazione di cui all'articolo 14, comma 1
gli esercizi di affittacamere devono possedere i requisiti di
cui all'allegato I, lettera b).
Art. 4
Attività ricettive in esercizi di ristorazione
1. Costituiscono attività ricettive in esercizi di ristorazione
le strutture composte da non più di sei camere, gestite in modo
complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso
titolare e nello stesso complesso immobiliare.
2. Gli esercizi di ristorazione che svolgono attività ricettive
con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 1, possono
utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione
locanda.
3. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono
soggette alle medesime disposizioni di cui all'articolo 3, commi
1, 2, 4, 5, 6.
Art. 5
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast.
1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed
& breakfast le strutture ricettive gestite da privati che,
avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano
parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere,
fornendo alloggio e prima colazione.
2. Le attività ricettive di cui al comma 1 devono assicurare i
servizi minimi di cui all'allegato II.
Art. 6
Unità abitative ammobiliate a uso turistico.
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o
gli appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di
cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una
o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a
tre mesi consecutivi e senza la prestazione di alcun servizio di
tipo alberghiero.
2. Gli immobili destinati a unità abitative ammobiliate a uso
turistico devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed
igienico - sanitarie.
3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono
assicurare i servizi minimi di cui all'allegato III.
4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere
gestite:
a) in forma imprenditoriale, fornendo oltre ai servizi di cui
all'allegato III, anche:
1) la pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e
almeno una volta alla settimana;
2) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del
bagno, a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a
richiesta;
b) in forma imprenditoriale, fornendo solo i servizi di cui
all'allegato III;
c) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la
disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative,
senza organizzazione in forma di impresa e con la fornitura dei
soli servizi di cui all'allegato III.
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata
mediante dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte di coloro che
hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente
articolo.
Art. 7
Strutture ricettive - residence
1. Sono strutture ricettive - residence i complessi unitari
costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti
arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati
in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non
superiore ai sei mesi.
2. Gli immobili destinati all'attività ricettiva residence
devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico -
sanitarie.
3. Le strutture ricettive di cui al comma 1, sono gestite in
forma imprenditoriale e devono fornire i servizi minimi di cui
all'allegato IV.
Art. 8
Attività ricettive in residenze rurali
1. Costituiscono attività ricettive in residenze rurali le
strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali,
composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono
di servizio di ristorazione ed eventualmente di attrezzature
sportive e ricreative.
2. Il piano regolatore generale comunale individua e norma le
residenze rurali con relative pertinenze localizzate in zona
agricola.
3. Le attività ricettive di cui al comma 1 assicurano i servizi
minimi previsti all'allegato V, lettera a).
4. Gli immobili destinati ad attività ricettive in residenze
rurali devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed
igienico - sanitarie e devono avere una pertinenza di terreno di
almeno 5.000 mq., eventualmente utilizzato anche per
l'animazione sportivo - ricreativa con le relative attrezzature.
5. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare
omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune ed è
approvata dalla Provincia.
6. In alternativa alla dizione attività ricettiva in residenza
rurale
può essere usata quella di country house.
Art. 9
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali
canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti
religiosi operanti statutariamente senza fine di lucro per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno
dei loro dipendenti o loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono altresì essere, ospitati
dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende e assistiti
dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione.
3. In aggiunta alla dizione case per ferie è consentita la
denominazione di centri di vacanze per ragazzi per le attività
ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, individuata di
norma al di sotto dei 14 anni, aperte nei periodi di vacanze
estive e/o
invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo
sociale e pedagogico. Nei centri di vacanze per ragazzi deve,
essere inoltre assicurata la presenza continuativa di personale
specializzato nei settori pedagogico, medico o, tramite
specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o
struttura sanitaria per le necessità di pronto intervento.
4. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei
servizi ricettivi di base, ma anche la, disponibilità di
strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di
cui al comma 1. Le case per ferie possono essere altresì, dotate
di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi
autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa
la disponibilità di cucina e punti
cottura per uso autonomo sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione.
5. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere
conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico -
sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui
all'allegato VI.
Art. 10
Ostelli per la gioventù
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il
soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani
e dei loro accompagnatori, gestite da enti o associazioni
riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.
2. Gli immobili, adibiti a ostelli per la gioventù devono essere
conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico - sanitarie e
devono possedere i requisiti di cui all'allegato VI.
3. I complessi di cui al comma 1 possono disporre anche di una
cucina comune dove gli ospiti possono prepararsi i pasti.
Art. 11
Foresterie per turisti
1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive
normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi,
pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o
private, gestite senza finalità di lucro che, in deroga alle
disposizioni di cui alla
presente legge, previa comunicazione al Comune e per periodi non
superiori a 60 giorni all'anno, offrono ospitalità a persone
singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che
operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose e sportive.
2. Gli immobili adibiti a foresterie per turisti devono essere
conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico -
sanitarie.
Art. 12
Case religiose di ospitalità.
1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive
caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che
offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel
rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con
accettazione delle conseguenti regole di comportamento e
limitazioni di servizio.
2. Ai sensi del comma 1 sono considerati enti a fini religiosi
gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio
1985, n. 222.
3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di
convivenza religiosa, che provvedono ad offrire ospitalità
temporanea nella forma e nella partecipazione alla vita della
rispettiva comunità.
4. Gli immobili, adibiti a case religiose di ospitalità, devono
essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico -
sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui
all'allegato VI.
Art. 13
Centri soggiorno studi
1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati
ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in
strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività
didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici,
associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati,
operanti nel settore della formazione.
3. I centri soggiorno studi sono attrezzati per il soggiorno
degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per
le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26.
Capo III - Classificazione e modalità di esercizio
Art. 14
Classificazione
1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in
esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso
turistico di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), le
strutture ricettive - residence, sono classificati in terza,
seconda e prima categoria in base ai requisiti posseduti e così
definiti con apposito, provvedimento della Giunta regionale, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le attività ricettive in residenze rurali, le case per ferie,
gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità e i
centri soggiorno studi sono classificati in una unica categoria
sulla base dei requisiti e servizi di cui agli allegati V e VI e
di quanto previsto all'articolo 13 comma 3 per i centri
soggiorno studi.
3. Per gli esercizi di cui ai commi 1 e 2, la classificazione è
obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1°
gennaio del quinquennio stesso.
4. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno
di ciascuna struttura ricettiva il segno distintivo,
corrispondente alla categoria assegnata e conforme al modello
approvato dalla Giunta regionale.
Art. 15
Procedure per la classificazione
1. La classificazione di cui all'articolo 14, è effettuata dalla
Provincia competente per territorio e ha validità quinquennale a
partire dal 1° gennaio 2000.
2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la
classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per
la frazione di quinquennio rimanente.
3. Per l'esercizio delle attività ricettive di cui all'articolo
14 la domanda di classificazione è presentata alla Provincia
dall'interessato, corredata della documentazione di cui
all'allegato VII.
4. Qualora, per qualsiasi causa, la struttura ricettiva venga a
possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella
attribuita, la Provincia procede in ogni momento, su domanda, a
una nuova classificazione o, d'ufficio, solo per i casi di
declassamento.
5. La classificazione è assegnata dalla Provincia sulla base
degli elementi denunciati di cui all'allegato VII a seguito di
verifica e sentito il parere dell'Azienda di promozione
turistica competente per territorio da fornirsi entro quindici
giorni dalla richiesta. Nel caso di silenzio la Provincia
provvede, comunque, alla classificazione entro quaranta giorni
dalla presentazione della domanda.
6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio,
il modulo di classificazione deve essere inviato dalla Provincia
all'interessato, con la copia della denuncia dell'attrezzatura.
I moduli pervenuti, con la conferma o la modifica dei dati in
essi contenuti, devono essere ripresentati dall'interessato alla
Provincia
entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la
documentazione di cui all'allegato VII è obbligatoria solo in
caso di modifiche strutturali intervenute.
Art. 16
Notifica della classificazione e ricorsi
1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive
è notificato all'interessato e comunicato al Comune in cui è
ubicato l'esercizio, alla Giunta regionale e all'Azienda di
promozione turistica competente per territorio.
2. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.
Art. 17
Denuncia di inizio attività
1. Le attività ricettive di cui all'articolo 14 possono essere
intraprese su denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato
dall'articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La denuncia è presentata al Comune, ove ha sede l'esercizio
dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale,
indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, i
periodi di apertura e l'ubicazione della struttura, corredata
dalla relativa autocertificazione riguardante i requisiti
soggettivi da parte del
titolare dell'esercizio medesimo.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 deve essere altresì
indicata l'iscrizione del titolare alla sezione speciale del
Registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5
della legge 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione delle
strutture ricettive case per ferie, ostelli per la gioventù,
case religiose di ospitalità e centri
soggiorno studi.
4. Copia delle denuncia di cui al comma 2 deve essere inviata
per conoscenza alla Provincia competente per territorio.
Art. 18
Periodi di apertura
1. Le strutture ricettive indicate all'articolo 14 possono avere
apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le
strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è
stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non
inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì
essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco
dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo
complessivo comunque non superiore a nove mesi.
3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere
comunicati alla Provincia, congiuntamente alla comunicazione
delle attrezzature e dei prezzi di cui all'articolo 20, e al
Comune competente per territorio.
Art. 19
Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività
1. Gli esercizi classificati previsti all'articolo 14, ad
apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di
sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno
solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più
di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In
entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i
periodi di chiusura al Comune, alla Provincia e all'Azienda di
promozione turistica competenti.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture
ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal
Comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a
sei mesi e nel caso di ristrutturazione dell'immobile per un
periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per
accertate gravi circostanze.
3. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto
stabilito nei commi 1 e 2, determina l'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25, comma 5.
4. La chiusura delle strutture ricettive, di cui all'articolo
14, per cessazione dell'attività va comunicata al Comune, alla
Provincia e all'Azienda di promozione turistica almeno tre mesi
prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e
imprevedibili per le quali viene data comunicazione
immediatamente dopo l'evento.
5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi
previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta
dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o
abbia dato luogo a irregolarità tecnico - amministrative, il
Comune provvede alla chiusura temporanea della struttura
ricettiva per un periodo non
superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si ottemperi,
entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
6. Il Comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:
a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore
a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività
di cui al comma 4;
b) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza
della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle
prescrizioni ivi previste;
c) qualora venga meno il requisito soggettivo per il titolare
della struttura ricettiva previsto all'articolo 17 comma 3, o in
presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente
discriminante, da parte del medesimo;
d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
e) in caso di recidivo comportamento di cui all'articolo 25,
comma 6.
7. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente
articolo deve essere comunicato alla Provincia e all'Azienda di
promozione turistica competenti per territorio.
Art. 20
Disciplina dei prezzi
1. I titolari e gestori delle strutture ricettive di cui
all'articolo 14 comunicano alla Provincia competente, su modello
regionale, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare.
Tale comunicazione deve essere inviata entro il 1° ottobre di
ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È
consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo
dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e
servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1°
giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi
comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre
successivo.
2. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla
vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della
comunicazione è restituita all'interessato e inviata alla
Regione e all'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).
3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo
prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini
previsti comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori
a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e
l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 25, comma 8.
5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso la
comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente
alla comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 17,
comma 4.
6. Per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in
esercizi di ristorazione, la pensione completa comprende
l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La
mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un
pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all'allegato
I lettera a) e di IVA.
7. Per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico di cui
all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), i prezzi devono essere
comprensivi dei servizi indicati all'allegato III, mentre per le
strutture ricettive - residence, i prezzi devono essere
comprensivi dei servizi di cui all'allegato IV. I costi di
riscaldamento e raffreddamento possono essere scorporati dalle
tariffe e addebitati a parte solo ove sia installato il
contatore.
8. Per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi
devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato V
lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento:
a) all'alloggio, prima colazione inclusa;
b) alla mezza pensione, comprendente l'alloggio, la prima
colazione e
un pasto;
c) alla pensione completa, comprendente l'alloggio, la prima
colazione,
la colazione e il pranzo.
9. Per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la
gioventù, centri soggiorno studi la pensione completa comprende
l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La
mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un
pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all'allegato
VI lettera b) e di IVA.
10. È facoltà del gestore o del titolare determinare l'ora entro
cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, e comunque
non prima delle ore 10.
Art. 21
Forme di pubblicità dei prezzi
1. È fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico,
nella zona di ricevimento, recapito degli ospiti, una tabella
con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione,
praticati per l'anno solare in corso.
2. È fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, in ogni camera
o in ogni unità abitativa di struttura ricettiva indicata
all'articolo 14, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli
per la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di
ospitalità, un cartellino contenente i dati di cui all'allegato
VIII, aggiornati all'anno solare
in corso.
3. Per le strutture ricettive previste dall'articolo 14, è fatto
altresì obbligo di esporre in ogni camera o in ogni unità
abitativa, oltre il piano terra, un apposito cartello indicante
il percorso di emergenza antincendio.
4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono
predisposti e forniti dalle Province su modello regionale.
Art. 22
Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione
familiare
bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non
classificate,
per le foresterie per turisti.
1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e
le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia
di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 comma 10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La denuncia deve essere inviata al Comune, su modulo
predisposto e fornito dall'Azienda di promozione turistica su
modello regionale.
3. Chi intende locare direttamente le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera, c), lo comunica alla
Azienda di promozione turistica competente per territorio, su
apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su
modello regionale, allegando la dichiarazione di cui
all'articolo 6 comma 5.
4. L'Azienda di promozione turistica competente per territorio,
alla quale sono inviate dagli interessati le denuncie di inizio
attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad
effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione
statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi
comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.
5. Chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 3 può comunicare
all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito
modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello
regionale, entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e
massimi e rispettivamente il periodo apertura dell'attività e il
periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Per le zone montane
i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1°
dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere
esposta all'interno della struttura ricettiva.
6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari
delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano
gestire tali strutture né in forma imprenditoriale né in forma
non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la
data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31
dicembre, al Comune e all'Azienda di
promozione turistica competente, l'elenco delle strutture che a
loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:
a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli
ospiti;
d) il periodo di messa in locazione;
e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6,
l'Azienda di promozione turistica redige annualmente l'elenco di
attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative
ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per
turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione
alla Regione e alla Provincia competente, ai fini dell'attività
di informazione turistica.
8. Coloro che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3, non
necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro
degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della
legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 23
Registrazione delle persone alloggiate
1. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo di
comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su
apposito modello I.S.T.A.T. fornito dalla stessa Azienda, il
movimento dei turisti ospiti di tutte le strutture ricettive
disciplinate dalle presente legge.
Capo IV - Norme comuni e finali
Art. 24
Reclami e vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge
è esercitata dalla Provincia ad eccezione delle norme
concernenti le attività ricettive a conduzione familiare bed and
breakfast, di cui all'articolo 5, e le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera c), le foresterie per turisti di
cui all'articolo 11 sulle quali la vigilanza viene esercitata
dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio.
La Provincia e l'Azienda di promozione turistica
nell'esperimento di accertamenti possono chiedere la
collaborazione di dipendenti della Regione.
2. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati
richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta
tabella o che riscontrino carenze nella gestione o nelle
strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente
della Giunta provinciale entro trenta giorni dall'evento. Per i
clienti ospiti delle strutture ricettive di cui agli articoli 5,
6, comma 4, lettera c) e 11, che abbiano comunicato i prezzi
all'Azienda di promozione turistica, il reclamo documentato è
inviato al Presidente dell'Azienda di promozione turistica
competente per territorio, entro trenta giorni dall'evento.
3. Il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente della
Azienda di promozione turistica, entro trenta giorni dal
ricevimento, informa del reclamo il responsabile della struttura
ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali
osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i
successivi trenta giorni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Presidente
della Giunta provinciale o il Presidente dell'Azienda di
promozione turistica, comunica, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della
struttura ricettiva, che il servizio fornito o il prezzo
applicato non erano conformi a
quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al
procedimento relativo all'applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 25, comma 8.
5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il
responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione
della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente
l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a
comunicare gli estremi
dell'avvenuto pagamento alla Provincia o all'Azienda di
promozione turistica competente.
6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle
strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il
Presidente della Giunta provinciale o il Presidente della
Azienda di promozione turistica ne dà comunicazione alle
autorità competenti per i successivi adempimenti.
Art. 25
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Chiunque esercita un'attività ricettiva di cui alla presente
legge, anche in modo occasionale, senza avere effettuato la
prescritta denuncia di inizio attività al Comune, è soggetto a
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di
classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500
mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto ai commi 5
e 6 dell'articolo 19.
3. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi
aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila
a lire 1 milione.
4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 4
dell'articolo 14, ovvero la mancata esposizione dei cartellini
di cui all'allegato VIII, comporta la sanzione amministrativa da
lire 400 mila a 800 mila.
5. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista
dal comma 3 dell'articolo 19 comporta la sanzione amministrativa
da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto
previsto dal comma 6 dello stesso articolo in caso di recidiva.
6. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti,
stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo,
un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una
denominazione o una classificazione diversa da quella approvata,
è soggetto a sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1
milione.
7. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione delle
attrezzature e dei prezzi nei termini previsti comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 400 mila a
lire 1 milione.
8. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati è
soggetto a sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3
milioni.
9. La mancata esposizione del cartello di cui all'articolo 21
comma 3 comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a
lire 800 mila.
10. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini
statistici comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila
a lire 1 milione.
11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 9 sono comminate dal
Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo
stesso ente, salvo quanto previsto al comma 13.
12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono comminate
dalla Provincia competente e le somme introitate sono da essa
trattenute, salvo quanto previsto al comma 13.
13. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5, 6 comma
4, lettera c) e 11, le sanzioni amministrative previste ai commi
1, 3, 6 e 8 sono comminate dall'Azienda di promozione turistica
competente per territorio e le somme introitate sono trattenute
dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 10 è comminata
dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e
le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
14. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5 e 6,
comma 4, lettera c), le sanzioni amministrative previste ai
commi 1, 4, 7 e 9 sono comminate dall'Azienda di promozione
turistica competente per territorio e le somme introitate sono
trattenute dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 11 è
comminata dall'Azienda di promozione turistica competente per
territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso
ente.
Art. 26
Disposizione transitoria per la procedura di classificazione
1. La Provincia competente entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore della presente legge provvede alla nuova classificazione
delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla
presente legge, valevole per il quinquennio 2000-2005.
2. A tal fine i titolari degli esercizi di affittacamere, di
case e appartamenti per vacanze, di case per ferie, di ostelli
per la gioventù, di foresterie per turisti esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge e già disciplinati
dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e successive
modifiche, sono tenuti a denunciare su appositi moduli,
predisposti e forniti dalla province su modello
regionale, i dati necessari per la classificazione medesima
entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
3. Le strutture ricettive extralberghiere esistenti, di cui al
comma 2, che difettano di alcuni requisiti per ottenere una
nuova classificazione, in base alle norme della presente legge,
possono ottenere una classificazione provvisoria a condizione
che provvedano, entro dodici mesi dalla data del provvedimento
di classificazione
provvisoria, a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso
inutilmente tale termine la Provincia provvede, ove possibile,
alla nuova classificazione definitiva.
3-bis. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano l'attività di affittacamere e di
affitta appartamenti per vacanze, possono ottenere l'iscrizione
alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio,
previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, su
loro specifica domanda,
presentando idonea documentazione attestante l'effettivo
esercizio dell'attività per almeno un triennio.
Comma aggiunto dall'art. 16, L.R. 11 settembre 2000, n. 19.
Art. 27
Abrogazioni
1. Sono abrogati della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37
tutti gli articoli con esclusione al comma 2 dell'articolo 2
della definizione "rifugi alpini" nonché con esclusione degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 42 relativi
alla disciplina dei rifugi alpini.
2. È altresì abrogata la legge regionale 6 settembre 1991, n.
26.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, con
lo stanziamento del capitolo n. 4100 denominato "Fondo per il
finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle
province" e determinato annualmente ai sensi dell'articolo 32
della vigente legge
regionale di contabilità.
Allegato I previsto dall'articolo 3
Esercizi di affittacamere
a) Servizi minimi:
1) pulizia quotidiana dei locali;
2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per
il
bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte
alla
settimana;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove
necessario, il riscaldamento.
b) Requisiti minimi ai fini della classificazione:
1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora
non sia
fornita di bagno privato;
2) un locale bagno completo, qualora tutte le camere non siano
fornite
di bagno privato, con un minimo di uno per appartamento.
Allegato II previsto dall'articolo 5
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast
Servizi minimi:
a) un servizio di bagno anche coincidente con quello
dell'abitazione;
b) pulizia quotidiana dei locali;
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da
bagno, ad
ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove
necessario, il riscaldamento;
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza
alcun tipo
di manipolazione.
Allegato III previsto dall'articolo 6
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
Servizi minimi:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e
il
riscaldamento, ove necessario;
b) servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;
c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di
riparazione e
sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.
Allegato IV previsto dall'articolo 7
Strutture ricettive - residence
Servizi minimi:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e
il
riscaldamento ove necessario;
b) accoglienza e recapito degli ospiti;
c) portierato;
d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di
riparazione e
sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;
e) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente.
Allegato V previsto dall'articolo 8
Residenze rurali
a) Servizi minimi:
1) fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa quella per il
bagno,
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana;
2) pulizia quotidiana dei locali;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento, ove necessario;
4) servizio di prima colazione.
b) Requisiti ai fini della classificazione:
1) capacità ricettiva non superiore a sei camere;
2) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, ove non
sussista
il bagno privato;
3) un locale bagno comune completo, ove non ci siano tutte le
camere
con bagno privato, con un minimo di uno per tutto l'esercizio;
4) servizio di ristorazione.
Allegato VI previsto dagli articoli 9, 10, 12
Case per ferie - ostelli per la gioventù case religiose di
ospitalità
a) Requisiti minimi:
1) accesso indipendente;
2) cucina [1];
3) sala da pranzo;
4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a
mq.
0,50 per ogni posto - letto;
5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due w.c.
a uso
dei locali comuni;
6) un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc per piano
[2];
7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per
piano
[2];
8) una doccia ogni 8 posti letto, con un minimo di una doccia
per piano
[2];
9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un
letto,
una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino
e al
cestino rifiuti per ciascuna camera;
10) telefono a uso degli ospiti;
11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione
dell'autorità
sanitaria.
b) Servizi minimi:
1) pulizia quotidiana dei locali;
2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per
il
bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta
alla
settimana;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove
necessario, il riscaldamento.
[1] requisito non obbligatorio per le tipologie: foresterie per
turisti
e case religiose di ospitalità
[2] nel rispetto del rapporto con i posti - letto non si
computano
quelli in camere con servizi privati
Allegato VII previsto dall'articolo 15
Documentazione da presentare per la richiesta di classificazione
1. Affittacamere, attività ricettiva in esercizi di
ristorazione,
attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli
per la
gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi:
a) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con
indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera
o
camerata;
b) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo
predisposto e
fornito dalle Province conforme al modello regionale;
c) planimetrie in scala 1:100 con evidenziate le camere e i
servizi
igienico - sanitari a disposizione degli ospiti.
1. Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (articolo 6
comma 4
lettere a) e b), strutture ricettive residence:
a) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo
predisposto e
fornito dalle Province conforme al modello regionale;
b) planimetrie in scala 1:100.
Allegato VIII previsto dall'articolo 21
Dati del cartellino da esporre nelle camere/unità abitative
Esercizi di affittacamere e attività ricettive in esercizi di
ristorazione:
a) la denominazione dell'esercizio di affittacamere;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima
colazione,
pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione
inviata e
vidimata dall'Amministrazione provinciale;
f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
g) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i
termini
per essi previsti dalla presente legge.
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (classificate):
a) la denominazione dell'esercizio, ove esistente;
b) la classificazione attribuita;
c) il prezzo della unità abitativa come da comunicazione inviata
alla
Provincia;
d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera, l'unità
abitativa ai
sensi del precedente articolo;
e) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i
termini
per essi previsti dalla presente legge.
Strutture ricettive - residence:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione attribuita;
e) il numero assegnato all'unità abitativa;
d) il prezzo dell'unità abitativa, come da comunicazione inviata
e
vidimata dalla Provincia;
e) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità
abitativa;
f) l'autorità, competente a ricevere gli eventuali reclami ed i
termini per essi previsti dalla presente legge.
Attività ricettive in residenze rurali:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione;
c) il prezzo giornaliero della camera comprensivo della prima
colazione, e il prezzo della eventuale pensione e mezza
pensione, per
persona, come da comunicazione inviata e vidimata
dall'Amministrazione
provinciale;
d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
e) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i
termini
per essi previsti dalla presente legge.
Centri soggiorno studi:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) il numero assegnato alla camera;
c) il numero dei letti autorizzati;
d) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima
colazione,
pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione
inviata e
vidimata dall'amministrazione provinciale;
e) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
f) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i
termini
per essi previsti dalla presente legge.
(a cura di:
B&B
Chèz Vivi) |