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Legge regionale 4 agosto 2000,
n. 23.
Modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).
Art. 1 (Modificazione dell’articolo 1) 1. Dopo la lettera e) del
comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n.
11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è
inserita la seguente: «ebis) strutture ricettive a conduzione
familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner);».
Art. 2 (Inserimento del capo VIbis) 1. Dopo il capo VI della
l.r. 11/1996, è inserito il seguente: «CAPO VIBIS STRUTTURE
RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE (BED & BREAKFAST – CHAMBRE ET
PETIT DÉJEUNER)
Art. 16bis (Definizioni e caratteristiche) l. Sono strutture
ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et
petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando
parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed
una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti
letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione,
in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
2. L’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeu-ner è
svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e
fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande
confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
3576 3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d’uso
dell’immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o
possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i
periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel
comune in cui viene svolta l’attività, oppure in locali ubicati
a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui
si dimora.
4. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et
petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti
servizi minimi di ospitalità: a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da
bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte
alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda, riscaldamento.
Art. 16ter (Requisiti tecnici) 1. I locali destinati
all’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et
petit déjeuner devono possedere i requisiti edilizi ed
igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l’uso
abitativo. 2. Qualora l’attività di bed & breakfast – chambre et
petit déjeuner sia svolta in più di due stanze, l’abitazione
deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi
igienici e l’accesso alle camere da letto destinate agli ospiti
deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere
da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Art. 16quater (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell’attività)
1. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et
petit déjeuner è subordinato alla presentazione di una denuncia
di inizio di attività, presentata dall’interessato al Comune del
luogo ove è sita l’abitazione, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999,
n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo, di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati: 3. a) le
generalità e l’indirizzo di chi intende svolgere l’attività; b)
il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui
all’articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei
posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli
ospiti; c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione
fotografica, dell’arredo e degli eventuali servizi complementari
offerti; d) il periodo di esercizio dell’attività; e)
l’insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 11 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma l, il
Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare
l’idoneità dell’abitazione all’esercizio dell’attività di bed &
breakfast – chambre et petit déjeuner; gli esiti del sopralluogo
sono comunicati all’Assessorato regionale competente in materia
di turismo e all’Azienda di promozione turistica competente per
territorio.
4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di
cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo
verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al
comma 3.
5. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et
petit déjeuner non sono tenuti all’iscrizione nella sezione
speciale del registro degli esercenti il commercio prevista
dall’articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983. Art.
16quinquies (Norma di rinvio) 1.
All’attività di bed & breakfast si applicano le norme comuni di
cui alcapo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3,
24, 26, 27 e 29. 2. Chiunque svolga l’attività di bed &
breakfast – chambre et petit déjeuner senza aver presentato la
denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 16quater,
comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui
all’articolo 16quater, comma 4, le successive comunicazioni di
variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all’articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni
amministrative di cui all’articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.».
Art. 3 (Inserimento dell’articolo 25bis) 1.
1. L’Assessorato regionale competente in materia di turismo, le
Aziende di promozione turistica e le pro-loco competenti per
territorio possono predisporre e rilasciare, a chiunque ne
faccia richiesta e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi
informativi o altro materiale promozionale relativi alle
strutture ricettive di cui all’articolo 1, nonché agli
appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all’articolo
25.». Art. 4 (Modificazione dell’articolo 28) 1. Al comma 5
dell’articolo 28 della l.r. 11/1996, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o disporre il divieto di prosecuzione
dell’attività».
Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello
Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 4 agosto 2000. Il
Presidente VIÉRIN LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 84 – di
iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1650 del 27.05.2000);
– presentato al Consiglio regionale in data 02.06.2000; –
assegnato alla 4a Commissione consiliare permanente in data
05.06.2000; – esaminato dalla 4a Commissione consiliare
permanente, con parere in data 14.06.2000 e relazione del
Consigliere CUC; – approvato dal Consiglio regionale nella
seduta del 13.07.2000, con deliberazione n. 1461/XI; – trasmesso
al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle
d’Aosta in data 19.07.2000; – vistato dal Presidente della
Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta in data
31.07.2000. «Art. 25 bis (Information destinée aux touristes) 1.
Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino
ufficiale, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, lettera «g»
della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2000 N. 23 Nota all’articolo
1:
(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 prevede quanto segue: «La presente legge, in
attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n.
217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica),
disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi
regionali 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle attività di
ricezione turistica all’aperto) e 6 luglio 1984, n. 33
(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e
in particolare: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventù;
c) rifugi alpini e bivacchi fissi; d) posti tappa
escursionistici (dortoirs); e) esercizi di affittacamere; f)
case e appartamenti per vacanze.».
Note all’articolo 2: (2) L’articolo 27, comma 1, della legge
regionale 2 luglio 1999, n. 18 prevede quanto segue:«In tutti i
casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato,
ai sensi di disposizioni di legge regionale, ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti
di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che
comportino valutazione tecniche discrezionali, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio
degli atti stessi, l’atto di consenso si intende sostituito da
una denuncia di inizio attività da parte dell’interessato
all’amministrazione competente, attestante l’esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata
dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò
destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all’amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un congruo termine
prefissatogli dall’amministrazione stessa.».
(3) L’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
prevede quanto segue: «(art. 10 T.U. 1926). – Salve le
condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi,
le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° – a chi
ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione; 2° – a chi è sottoposto
all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha
riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato
o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la
sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate
quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o
in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono
essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della
autorizzazione. ».
(4) L’articolo 5, comma secondo, della legge 17 maggio 1983, n.
217 prevede quanto segue: «I titolari o gestori di tali imprese
sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro
istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.».
(5) L’articolo 23, comma 2, della legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 prevede quanto segue: «Il Comune è tenuto altresì a
trasmettere allo stesso assessorato riepiloghi annuali delle
strutture ricettive in attività.». L’articolo 23, comma 3, della
legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «È
fatto obbligo al titolare o gestore dell’attività ricettiva di
denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat,
l’arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che
all’autorità di pubblica sicurezza, anche all’azienda di
promozione turistica competente per territorio, laddove
esistente.». L’articolo 24 della legge regionale 29 maggio 1996,
n. 11 prevede quanto segue: «(Denuncia e pubblicità dei prezzi).
1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge si
applica il regime previsto dal decreto del Ministro del turismo
e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle
modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei
servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività
turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione),
emanato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284
(Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi
di sostegno alle imprese turistiche) e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.
2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro le
date previste comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi
prezzi regolarmente comunicati.
3. Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi
praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali
di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e,
limitatamente alle strutture di cui agli art. 14 e 17, in
ciascuna camera o unità abitativa.». L’articolo 26 della legge
regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Funzioni
di vigilanza e di controllo) 1. Ferme restando le attribuzioni
degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza,
le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle
disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.
2. È fatta salva la facoltà dell’Assessorato regionale del
turismo, sport e beni culturali di disporre controlli ispettivi
a mezzo di proprio personale.». L’articolo 27 della legge
regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue:
«(Osservanza di norme statali e regionali) 1. Per quanto non
previsto dalla presente legge è fatta salva 3580 Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta Bulletin Officiel
de la Région autonome Vallée d’Aoste N. 36 16 - 8 - 2000 Legge
regionale 4 agosto 2000, n. 24. Disposizioni urgenti in materia
di servizi antincendi. Modificazioni alle leggi regionali 19
marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della
Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione
della disciplina del personale)) e 27 maggio 1988, n. 37 (Norme
per il volontariato dei servizi antincendi – protezione civile –
Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari).
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; l’osservanza delle norme
statali e regionali che regolano l’esercizio delle attività
ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate
dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti
la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica
delle persone alloggiate, la rilevanza statistica, l’iscrizione
alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio,
prevista dall’art. 5 della l. 217/1983, la prevenzione incendi
ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l’uso e tutela del
suolo, la salvaguardia dell’ambiente.». L’articolo 29 della
legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue:
«(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli
aspetti di rispettiva competenza, all’accertamento delle
violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative
di cui all’art. 28, provvede il Comune territorialmente
interessato.
2. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Sindaco.
3. In caso di inadempienza, all’irrogazione delle relative
sanzioni amministrative, provvede, previo invito al Sindaco,
l’Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai
Comuni qualora le stesse siano irrogate dal Sindaco e, negli
altri casi, dalla Regione.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».
(6) L’articolo 28, comma 1, della legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 prevede quanto segue: «Chiunque eserciti una delle
attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza
l’autorizzazione prevista dall’art. 20 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a
lire 3.000.000.».
(7) L’articolo 28, comma 2, della legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 prevede quanto segue: «La mancata o incompleta
comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l’omessa
esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti,
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 150.000 a lire 300.000».
L’articolo 28, comma 3, della legge regionale 29 maggio 1996, n.
11 prevede quanto segue: «Fatto salvo quanto disposto dalla
normativa statale in materia di prezzi, l’applicazione di prezzi
difformi da quelli denunciati comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
1.000.000».
L’articolo 28, comma 4, della legge regionale 29 maggio 1996, n.
11 prevede quanto segue: «L’utilizzo di locali destinati ad
alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a
quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 1.000.000.».
L’articolo 28, comma 5, della legge regionale 29 maggio 1996, n.
11 prevede quanto segue: «Nel corso di un anno, in caso di
recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la
sanzione è raddoppiata e nei casi più gravi si può procedere
alla revoca dell’autorizzazione.».
L’articolo 28, comma 6, della legge regionale 29 maggio 1996, n.
11 prevede quanto segue: «Sono fatte salve le sanzioni previste
da leggi statali e regionali per la violazione nell’esercizio di
attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza,
la rilevazione statistica, l’iscrizione alla sezione speciale
del registro degli esercenti il commercio, la tutela
igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l’uso e
la tutela del suolo, la salvaguardia dell’ambiente.». Nota
all’articolo 3:
(8) L’articolo 25 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
prevede quanto segue: «(Appartamenti ammobiliati per uso
turistico) 1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio
dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per
vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e
appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la
disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari di
cui all’art. 14 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui
all’art. 17.».
Nota all’articolo 4: (9) Vedasi nota 7. 3581 N. 36 16 - 8 - 2000
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste promulga
la seguente legge: Art. 1 (Modifica all’articolo 25 della legge
regionale 19 marzo 1999, n. 7)
1. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 19 marzo
1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione
Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre
1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione
regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del
personale)) è sostituito dal seguente: «4. In caso di assenza o
di impedimento del dirigente di cui al comma 1, lettera b), le
relative funzioni possono essere affidate ad un ispettore
antincendi direttore o ad un ispettore antincendi designato dal
dirigente stesso.»
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