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LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, n. 2
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Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14
marzo 1994, n. 8 - Norme stilla classificazione degli esercizi
ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.
Art. 1 - (Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 14
marzo 1994, n. 8)
Il comma uno, dell'articolo cinque della legge regionale 14
marzo 1994, n. 8, è così modificato: dopo le parole "per una
permanenza" sono soppresse le parole "minima di sette giorni e".
Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14
Marzo 1994, n. 8)
L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, N. 8 è
sostituito dal seguente:
Art. 12 (Ostelli per la gioventù)
Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati
per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma
di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche
aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e
degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti
pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente
senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, religiose o sportive".
Art. 3 - (Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale
14 marzo 1994, n. 8)
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994,
n. 8 sono soppresse le parole: "per un periodo non inferiore a 7
giorni".
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994,
n. 8 è abrogato.
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994,
n. 8 è abrogato.
Art. 4 - (Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14
marzo 1994, n. 8)
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è
aggiunto il seguente articolo:
Art. 16/bis (Servizio di alloggio e prima colazione "Bed and
Breakfast")
Costituisce servizio di alloggio e prima colazione "Bed And
Breakfast" l'attività a conduzione familiare esercitata in modo
saltuario e senza carattere di imprenditorialità all'interno
dell'abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere
assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati,
senza manipolazione.
L'attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un
massimo di n. 8 posti letto, compresi n. 2 posti letto per
bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non può avere più
di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in
più di una stanza dovranno essere garantiti non meno di due
servizi igienici per unità abitativa. Tutte le camere devono
possedere almeno una finestra.
L'esercizio di attività di "Bed and Breakfast" non costituisce
cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i
proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di
dimora nelle medesime.
Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni
consecutivi.
L'attività può essere svolta previa denuncia di inizio di
attività mediante autocertificazione che attesti i requisiti
posseduti compresi quelli igienico-sanitari previsti per legge.
Il Comune di residenza effettua il controllo attestante
l'esistenza dei requisiti, ivi compresi quelli indicati
all'allegato "A" della presente legge. Nell'autocertificazione
deve essere specificato un periodo di inattività pari a 60
giorni anche non consecutivi, ridotti a 30 giorni in Comuni
sprovvisti di strutture ricettive.
Le Province istituiscono un Albo ufficiale che censisca le
famiglie che svolgono l'attività saltuaria di "Bed and
Breakfast" dal quale desumere informazioni al solo scopo
statistico.
E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di "Bed and
Breakfast" di comunicare al Comune competente in tempo reale il
movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica e
alla Regione i prezzi minimi e massimi applicati con specifica
delle stagionalità, nonché il periodo di apertura e chiusura
dell'attività. L'esercizio dell'attività non necessita di
iscrizione al Registro imprese turistiche.
L'Albo ufficiale dei "Bed and Breakfast" è pubblicato
annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Possono
essere ammesse a contributi iniziative esercitate in forma
associata perla creazione di un marchio che garantisca il
possesso dei parametri di qualità che identifichi il prodotto
"Bed and Breakfast Umbria" in modo omogeneo e visibile.
Il marchio è approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione deve essere affisso, a spese degli interessati,
all'esterno delle sedi di esercizio delle attività".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione dell'Umbria.
ALLEGATO A
Integrativo dell' allegato C alla legge regionale 1 marzo 1994,
n.8.
C3 (Requisiti minimi obbligatori per l'esercizio dell'attivita'
di "Bed and Breakfast")
Buono stato di conservazione e manutenzione dell' immobile;
Arredamento funzionale, di buona fattura e in armonia con lo
stile dell' abitazione e del luogo;
Letto per persona;
Comodino per letto con lampada;
Tavolo;
Sedia per letto;
Armadio;
Specchio con presa corrente;
Cestino rifiuti;
Bagno completo con acqua calda e fredda, dotato di lavabo;
water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente,
armadio, chiamata di allarme in tutti i servizi igienici;
Riscaldamento;
Fornitura costante di energia elettrica.
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