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Regolamentazione del B&B
L'attività ricettiva di Bed & Breakfast è regolata dall'articolo
6 della LR 27 del 12 agosto 1998 e dalla deliberazione n.11/6
del 30 marzo 2001, che ha chiarito alcune incertezze normative.
La formula B&B consente di ospitare saltuariamente turisti nella
propria abitazione, senza avvalersi però di personale
dipendente.
Per aprire un B&B è necessaria un'autorizzazione da richiedere
al Comune e il pagamento di una tassa di concessione regionale.
Come per le altre strutture ricettive, l'avviamento
dell'attività va segnalata alla Pubblica Sicurezza, alla quale
vanno poi segnalati i nomi degli ospiti.
Requisiti e servizi dei B&B
A norma di legge, esistono alcuni requisiti per l'apertura di
un'attività di Bed & Breakfast. Il numero delle camere da letto
per l'ospitalità è fissato in tre, per un totale di sei ospiti,
con la disponibilità di almeno un bagno completo. Le camere, la
cui superficie minima deve essere di 14mq per una doppia e 9mq
per una singola, non devono sottostare ad alcuna disposizione
per gli arredi, ma vige il divieto di utilizzare nella stanza
"fornelli o simili per prepararsi cibi o bevande, e ogni altro
apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria
toilette".
I servizi accessori da erogare comprendono: un cambio
settimanale della biancheria, oltre che per ogni cambio di
ospite; pulizia bisettimanale dei locali e ad ogni cambio di
ospite; una prima colazione con cibi preconfezionati (e
riscaldati). La delibera della Giunta prevede un menù da
colazione continentale: pane, fette biscottate, brioche,
marmellata, confettura, burro, latte, caffè, succo d'arancia.
Dove rivolgersi:
Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare
Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Turismo Artigianato e
Commercio
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Tel:070/6067035 Fax:070/6067271
Email:
tur.urp@regione.sardegna.it
tur.artigianato.urp@regione.sardegna.it
tur.commercio.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11
alle 13 , il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 17 alle 18
Destinatari:
Soggetti che, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di
alloggio e prima colazione.
Termini di presentazione:
Le domande possono essere presentate tutto l'anno.
Requisiti:
Solo in abitazioni appartenenti alle seguenti categorie
catastali:
A/1 -Tipo signorile;
A/2 -Tipo civile;
A/3 -Tipo economico;
A/4 -Tipo popolare;
A/5 -Tipo ultra popolare;
A/7 -Villini;
A/8 -Ville;
A/11 -Tipiche dei luoghi.
Per l'utilizzo di unità immobiliari appartenenti a categorie
catastali diverse da quelle elencate è necessaria la preventiva
autorizzazione, concessione (o documentazione equipollente)
comunale che autorizzi il cambio di destinazione d'uso nel
rispetto dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni
degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e
comunali.
REQUISITI TECNICI:
-ospitare non più di sei persone in un massimo di tre camere.
Le camere devono possedere una superficie minima di:
-14 mq per la camera doppia;
- 9 mq per la camera singola;
- 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo
tradizionale;
- 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a
castello;
-cubatura aggiuntiva minima di 7 mc per alloggiato e fino ad un
massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto;
-altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni
dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI:
l'abitazione dovrà rispettare le normative vigenti in materia e
tutto quanto altro previsto dal regolamento igienico-edilizio
comunale per i locali di civile abitazione. In caso di camere
prive di bagno annesso dev'essere presente almeno un servizio
igienico completo di:
water - bidet - lavabo - vasca o doccia - specchio - presa di
corrente.
Documentazione:
Nella domanda da presentare al comune è necessario indicare fra
l'altro:
-la categoria catastale, l'ubicazione e le caratteristiche dei
locali in cui si vuole svolgere l'attività;
-il numero delle camere e dei servizi igienici disponibili, con
la descrizione degli arredi;
-periodo di esercizio dell'attività;
-le tariffe massime e minime che si intende applicare.
Modulistica:
richiesta autorizzazione
Costo:
Tassa di concessione regionale.
Descrizione del procedimento:
L'attività del Bed and Breakfast non può avere carattere
continuativo per tutto l'arco dell'anno ma deve svolgersi a
carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Per
l'avvio dell'attività non occorre che il titolare sia iscritto
al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio ne che
sia munito di libretto sanitario, ma è tenuto a richiedere
l'autorizzazione comunale e a pagare la tassa di concessione
regionale. La suddetta attività dev'essere svolta fornendo i
seguenti servizi accessori:
-pulizia dei locali obbligatoriamente ad ogni cambio di cliente
e comunque due volte la settimana. Sarebbe comunque opportuno un
intervento quotidiano.
-cambio della biancheria una volta la settimana oltre che ad
ogni cambio cliente;
-prima colazione continentale con cibi preconfezionati (e al
massimo riscaldati), senza possibilità di manipolare gli stessi,
costituita da:
pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro,
caffelatte, succo d'arancia.
Nelle camere non è consentito l'uso di fornelli o simili per
prepararsi cibi o bevande e di ogni altro apparecchio produttore
di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette.
Il comune ha 45 giorni di tempo per valutare la richiesta ed
eventualmente approvarla. Dalla data di approvazione il sindaco
entro 30 giorni dovrà rilasciare l'autorizzazione e segnalare il
nuovo bed and breakfast all'Ente Provinciale per il turismo, che
lo inserirà nei propri elenchi e successivamente in un elenco
riepilogativo regionale.
Infine occorre comunicare anche all'autorità di Pubblica
Sicurezza di aver avviato un Bed and Breakfast (art. 108
T.U.L.P.S.); una volta in attività, anche il responsabile della
gestione di un bed and breakfast deve segnalare all'autorità di
Pubblica Sicurezza i nomi degli ospiti, così come avviene per
gli alberghi e le altre strutture ricettive elencate all'art. 6
della legge 217/1983.
Normativa di Riferimento:
Legge Regionale N. 27 del 12 agosto 1998, art. 6. - Esercizio
saltuario di alloggio e prima colazione.
Delibera della Giunta Regionale n. 11/6 del 30 marzo 2001 - L.R.
27 del 12.08.1998, art. 6. Esercizio saltuario di alloggio e
prima colazione - Atto di indirizzo ai Comuni
Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 Disciplina delle strutture
ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge
regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la
classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della
legge regionale 22 aprile 1987, n. 21.
CAPO I - (Oggetto)
Art.1 - Oggetto
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla
Legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive
non regolamentate dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni, in materia di aziende
ricettive ed in particolare:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) esercizi di affittacamere;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence;
g) alberghi diffusi nei centri storici di cui alla legge
regionale n. 22 del 1984, come modificata dall'articolo 25 della
presente legge.
CAPO II - (Strutture ricettive extra alberghiere - Definizione e
caratteristiche)
Art.2 - Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o
enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di
finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri
dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e
relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti di
cui al comma 1; tale attività può essere svolta solo sulla base
di apposita convenzione tra le aziende che consentao di
perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi
ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di
attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di
cui al comma 1.
4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai
complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati
universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità,
foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per
anziani.
Art.3 - Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari della
case per ferie
1. La superficie minima delle camere ad uno o più letti,
l’altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e
l’accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie
devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di
igiene.
2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si
applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui
al R.D. 24 maggio 1920, n. 1102 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il
servizio telefonico ed adeguati spazi "comuni".
4. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle case per ferie è
soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
L’autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il regolamento interno per l’uso della struttura;
d) il periodo di apertura e di chiusura.
5. L’autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi
e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.
Art.4 - Ostelli per la gioventù
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e
degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti
pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni,
operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e
giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori
privati, previa convenzione con l’ente proprietario.
3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre
alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità
di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità
di cui al comma 1.
4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa
riferimento al precedente articolo 3.
5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa
riferimento al comma 4 dell’articolo 3.
Art.5 - Esercizi di affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non
più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due
appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono
forniti alloggio e servizi complementari.
2. L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in
modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione
qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura
immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la
denominazione di "locanda".
3. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi
di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una
volta la settimana;
b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed
almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento;
d) recapito postale e telefonico.
4. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle
persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del
cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.
5. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa
riferimento all’articolo 3.
6. Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell’attività si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 3.
7. La legge regionale 22 aprile 1987, n. 21, concernente
"Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive
"1 stella - locanda", a modifica ed integrazione della legge
regionale 14 maggio 1984, n. 22", è abrogata.
Art.6 - Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima
colazione
1. Coloro i quali, nella casa in cui abitan, offrono un servizio
di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un
massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per
periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al
Comune la data di inizio e fine dell'attività.
2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è
alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima
colazione.
3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in
specifico elenco del quale l'Ente Provinciale per il Turismo o
l'Ente che ne assumerà le funzioni cura la diffusione.
Art.7 - Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) le unità
abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore
abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche
temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre,
composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e
dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite
unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti,
senza offerta di servizi imprenditoriali per l’affitto a
turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di
tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
2. Nelle C.A.V. devono essere assicurate le seguenti prestazioni
essenziali:
a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento
nei mesi invernali;
b) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti
tecnologici;
c) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
d) accoglienza e recapito del cliente.
3. Nelle C.A.V. possono ulteriormente essere forniti servizi e
prestazioni, quali, tra l’altro:
a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
b) fornitura e cambio di biancheria;
c) utilizzo di attrezzature di svago e sport.
4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può
comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
5. Le strutture in cui si esercita l’attività ricettiva
individuate nel comma 1 devono possedere i requisiti
igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti
per i locali di civile abitazione.
6. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità previste dal
presente capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai
fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate.
7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non può essere fornita
ospitalità per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o
superiore a tre mesi consecutivi.
8. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni
di interesse locale, il sindaco può, con provvedimenti motivati,
consentire deroghe al limite di cui al precedente comma 7.
Art.8 - Turismo rurale
1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di
ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e
di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione
turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del
territorio rurale extraurbano.
2. L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati
rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui
all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate
dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22
dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da
realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali,
nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano
urbanistico comunale;
b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia
regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie
prime di produzione locale;
c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle
tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della
zona.
3. Il termine "turismo rurale" è riservato esclusivamente alle
attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge.
Art.9 - Soggetti legittimati all'esercizio del turismo rurale
1. Possono svolgere attività di turismo rurale alle condizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 7 i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione,
singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai
sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli
appositi registri delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle
attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti
negli appositi albi professionali e negli specifici registri
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art.10 - Incentivi per l'attività di turismo rurale e vincolo di
destinazione
1. I soggetti che intendono praticare l'attività di turismo
rurale possono accedere agli interventi creditizi previsti dalla
legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 "Interventi creditizi a
favore dell'industria turistica". Alle opere agevolate in base
al presente articolo si applica l'articolo 12 della legge
regionale n. 40 del 1993 e la legge regionale 11 marzo 1998, n.
9.
Art.11 - Residence
1. I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in
forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità
composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi
igienici e di cucina.
2. Le unità abitative, in un numero non inferiore a sette, sono
ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in
parti di stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate
a non più di cento metri di distanza dalla sede principale in
modo da conservare l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo
dei servizi.
3. I residence articolati su più corpi o unità abitative
insistenti su un'unica area, a tale scopo riservata ed
attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi,
possono assumere la denominazione di "Villaggio".
4. Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi
inferiori a sette giorni consecutivi.
5. Per particolari periodi dell'anno o per speciali esigenze
connesse a festività o manifestazioni di interesse locale il
Sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al
limite di cui al comma 4.
Art.12 - Apertura stagionale dei residence
1. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura
stagionale.
2. L'apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi
continuativi, salvo diverse norme comunali.
3. E' fatto obbligo al titolare o al gestore dell'esercizio di
indicare annualmente l'arco temporale di apertura del residence.
CAPO III - (CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO)
Art.13 - Requisiti e caratteristiche tecniche
1. I requisiti e le caratteristiche tecniche delle case per
ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case
e appartamenti per vacanze, alloggi turistico-rurali e residence
sono riportati, per ciascuna tipologia, nell'allegato A alla
presente legge.
Art.14 - Classificazione
1. Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti
per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e
III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di
cui all'allegato B.
2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono
classificati di III categoria secondo la predetta tabella.
3. L'attribuzione di un livello di classificazione è
obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
4. I residence sono classificati in tre diverse categorie
contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai
requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nella
tabella di cui all'allegato C.
5. L'attribuzione della categoria di classificazione avviene
mediante l'accertamento della rispondenza sia della struttura
ricettiva alle caratteristiche strutturali prescritte sia della
tipologia di servizi che il richiedente si impegna a fornire
alla clientela.
6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla
classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D
alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno
che all'interno della struttura ricettiva.
Art.15 - Autorizzazione all'esercizio
1. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive di cui al
capo II è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte
del Sindaco del Comune nel quale è ubicata la struttura
ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7
agosto 1991, n. 241, e secondo le procedure riportate per
ciascuna tipologia ricettiva nell'allegato E alla presente
legge.
2. Il Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio delle attività di cui alla presente legge dopo
aver accertato che:
a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche
ed i requisiti richiesti dai precedenti articoli;
b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi
di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
l'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui alla
Legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio,
istituita dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base
della prescritta documentazione prodotta e anche mediante
appositi sopralluoghi.
4. La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali
variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono
essere preventivamente approvate dal Sindaco del Comune
competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e
di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di
indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello
di classificazione degli esercizi.
Art.16 - Validità e rinnovo dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività
stagionale, è rinnovata annualmente mediante pagamento della
tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a
qualunque titolo dovute.
Art.17 - Diffida, sospensione, revoca e cessazione
1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di
cui alla presente legge è sospesa o revocata dal Comune quando
venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o
gestionali in base ai quali è stata rilasciata.
2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione
di sanzioni amministrative il Comune può, previa diffida,
contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a
trenta giorni.
3. Il titolare dell'autorizzazione può, entro il termine
perentorio di sette giorni dal ricevimento della diffida,
formulare per iscritto proprie osservazioni.
4. Nei casi di recidiva l'autorizzazione è revocata.
5. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla
presente legge che intenda sospendere temporaneamente l'attività
deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne il motivo e
la durata.
6. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi
prorogabili dal Comune di altri sei mesi, per fondati e
accertati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende
definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata.
7. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione.
8. L'autorizzazione resta ugualmente sospesa per tutto il tempo
necessario all'ultimazione di eventuali lavori disposti ai sensi
dell'articolo 31, lett. b), c) e d) della Legge 5 agosto 1978,
n. 457, dal proprietario dell'immobile.
Art.18 - Comunicazione dei provvedimenti
1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del
rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente legge nonché
delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni all'Assessorato
regionale del turismo, nonché, nelle more dell’approvazione di
una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle
competenze amministrative in materia turistica a norma
dell’articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20,
all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio.
2. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale
del turismo ed all'Ente provinciale per il turismo competente
per territorio, così come previsto dal precedente comma 1,
l'elenco delle strutture ricettive autorizzate, distinte per
tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva
e della classifica assegnata. Gli stessi Comuni sono altresì
tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo ed
all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio,
così come previsto dal comma 1, ogni sei mesi, un prospetto
riepilogativo dal quale risultino le imprese C.A.V. con
l'indicazione numerica e tipologica delle strutture immobiliari
impiegate.
3. L'Assessorato regionale del turismo provvede alla
compilazione e alla pubblicazione annuale, nel Bollettino
Ufficiale della Regione, dell'elenco degli esercizi ricettivi in
attività di cui alla presente legge.
Art.19 - Denuncia e pubblicità dei prezzi
1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù,
esercizi di affittacamere, residence, case ed appartamenti per
vacanze, sono comunicati dai titolari o dai gestori degli
esercizi all'Assessorato regionale del turismo e al comune
secondo le disposizioni di cui alla Legge 25 agosto 1991, n.
284, al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo 16
ottobre 1991 e al decreto dell'Assessore regionale del turismo,
artigianato e commercio 9 settembre 1992, entro il 1° marzo ed
il 1° ottobre di ogni anno.
2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta
comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi
regolarmente comunicati.
3. Ferma restando l'applicazione della normativa statale e
regionale vigente in materia, le tabelle ed i cartellini con
l'indicazione dei prezzi praticati nonché le classificazioni
attribuite devono essere esposti in modo ben visibile in
ciascuna camera o unità abitativa e nel locale di ricevimento
degli ospiti.
Art.20 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di
soggetti privati deve essere comunicato, ai fini statistici,
entro cinque giorni successivi al Comune competente per
territorio.
2. L'uso occasionale, e per periodi non superiori ai sessanta
giorni, da parte dei soggetti pubblici o delle associazione del
tempo libero senza finalità di lucro, di immobili non destinati
abitualmente a ricettività collettiva, è consentito in deroga
alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla-osta
del Comune.
3. Il Comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di
utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa
e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in
relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.
Art.21 - Vigilanza e controllo
1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza
delle disposizioni contenute nella presente legge sono
esercitate dal Comune.
2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di
proprio personale o tramite gli Enti Provinciali per il Turismo
competenti per territorio, così come previsto dal comma 1
dell'articolo 18.
Art.22 - Sanzioni
1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa, da lire 500.000 a lire 3.000.000 il titolare di
un esercizio ricettivo che:
a) svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge
senza l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso
dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni;
b) non esponga il segno distintivo o una o più delle altre
indicazioni prescritte dalla presente legge;
c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non
corrispondenti a quelle riconosciute dal Comune;
d) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere b)
e c), attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati
ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una
classificazione o requisiti diversi da quelli propri
dell'esercizio;
e) non faccia pervenire la denuncia di cui all'articolo 19 o vi
esponga elementi non veritieri;
f) non fornisca al Comune le informazioni richieste o non
consenta gli accertamenti disposti ai fini della
classificazione;
g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di
posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i
limiti della capacità ricettiva complessiva dell'esercizio;
h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o
la tipologia, o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi
autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;
i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
l) interrompa l'attività senza averne dato preventiva
comunicazione al Comune;
m) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.
2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 60.000 a lire 300.000 il titolare di un
esercizio ricettivo che:
a) adotti la denominazione del proprio esercizio senza
l'approvazione di cui all'articolo 15;
b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per
suo conto la tipologia e la classificazione riconosciute
all'esercizio.
3. Per la violazione della disposizione contenuta nel comma 3
dell'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa da lire
1.500.000 a lire 4.000.000.
4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne
pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda
ricettiva in violazione alla norme della presente legge è
soggetto alle sanzioni di cui al comma 1.
5. In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al
presente articolo, il Sindaco può disporre la revoca della
licenza d'esercizio.
6. Resta ferma l'applicazione del codice penale ove le
violazioni costituiscano reato.
7. I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono
interamente devoluti ai Comuni.
Art.23 - Vincoli di destinazione
1. Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione
previsti da leggi statali o regionali, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale del turismo, può autorizzare,
sentito il comune competente, la conversione da una tipologia
all'altra fra quelle previste dalla presente legge, fermi
rimanendo i vincoli suddetti.
Art.24 - Aziende ubicate nel territorio di più comuni
1. Per le aziende ricettive che insistano sul territorio di più
comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate
dal Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale
dell'esercizio.
CAPO VI - (MODIFICHE ALLA L.R. N. 22 DEL 1984 E NORME
TRANSITORIE)
Art.25 - Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22
1. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22: "Norme per la
classificazione delle aziende ricettive" le parole "residenze
turistiche alberghiere" sono sostituite dalle parole "Alberghi
residenziali".
2. L'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 1984 è
sostituito dal seguente:
" Art. 3 -
1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in
unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali
locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e
posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle
Tabelle A e B dell’allegato.
2. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli
alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali
servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili
e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area
recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della
clientela.
3. Possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli
alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico
stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e
dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione
delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché
ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non
oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi
principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della
classificazione permane in quanto compatibile con la struttura
diffusa dell'esercizio.
4. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi
particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle
autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard
minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento
carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed
imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità
abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e
fredda.
5. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio
ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con
cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati
nelle Tabelle A e C allegate alla presente legge.
6. Qualora l'unità abitativa dell'albergo residenziale sia
dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale
separato, la superficie utile per la determinazione della
ricettività autorizzabile di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n.
1437, dovrà essere incrementata di mq. 2.
7. Si deroga al disposto del comma 6 nel caso di immobili
realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente
legge in forza di licenza edilizia o di concessione ad
edificare.
8. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità
per periodi inferiori a sette giorni.
9. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni
interessati, il Presidente della Giunta regionale potrà
autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma 8, in
occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter
determinare la contingente insufficienza delle altre strutture
ricettive locali.
10. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al comma
2 del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono
svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o
"casa madre", ove sono di regola allogati i servizi di
ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui
si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza.
11. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da
quello ove è posta la sede principale o anche in una parte
separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un
diverso ingresso.
12. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere
ubicate a non più di 100 metri di distanza."
3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 22 del
1984 è sostituito dal seguente:
"7. Le Tabelle B, C, D ed E allegate alla presente legge
indicano, rispettivamente, per alberghi, alberghi residenziali,
villaggi turistici e campeggi i requisiti presi in
considerazione ai fini della classificazione, con i relativi
punteggi."
4. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del
1984 è sostituito dal seguente:
"5. Non si procede a revisioni di classifica nel secondo
semestre dell'ultimo anno del quinquennio."
5. Nell'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 1984 gli
importi delle sanzioni previsti al primo 1 "da lire 500.000 a
lire 3.000.000" sono sostituiti rispettivamente "da lire
1.000.000 a lire 5.000.000"; gli importi previsti al comma 3 "da
lire 60.000 a lire 300.000" sono sostituiti rispettivamente "da
lire 500.000 a lire 2.000.000".
Art.26 - Variazioni di tipologia di classificazione degli
esercizi esistenti
1. Le agevolazioni creditizie erogate agli esercizi classificati
ai sensi della legge regionale n. 22 del 1984 sono revocate,
oltre che nei casi previsti dalle singole leggi di
finanziamento, anche nel caso di cambiamento della originaria
classificazione con attribuzione di nuova classificazione in una
delle tipologie previste dall'articolo 1 della presente legge.
2. Le somme erogate saranno recuperate maggiorate degli
interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di
recupero delle somme incrementato del 50 per cento.
Art.27 - Norme transitorie
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le
strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, organizzate
in forma imprenditoriale, già operanti, dovranno essere adeguate
alle caratteristiche indicate negli articoli precedenti.
2. Sino a tale data la prosecuzione dell'attività delle
strutture ricettive di cui al capo I della presente legge è
consentita dietro rilascio, da parte del Sindaco, di
un'autorizzazione temporanea in deroga, da emanarsi unicamente a
seguito di presentazione da parte del richiedente di un progetto
di adeguamento delle strutture e dei servizi alle norme della
presente legge entro il termine massimo fissato al comma 1.
3. Per le strutture di cui al comma 2, e limitatamente al
periodo transitorio, all’atto del rilascio dell'autorizzazione
in deroga, il Sindaco classifica in via provvisoria la struttura
ricettiva sulla base dei criteri contenuti nella presente legge.
Art.28 - Allegati
1. Fanno parte integrante della presente legge i seguenti
allegati:
A - Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie,
degli ostelli per la gioventù, degli esercizi di affittacamere,
delle case ed appartamenti per vacanze, degli alloggi
turistico-rurali e dei residence.
B - Requisiti ai fini della classificazione degli esercizi di
affittacamere e di case ed appartamenti per le vacanze.
C - Requisiti per la classificazione dei residence.
D - Segni distintivi corrispondenti alla tipologia e alla
classificazione delle strutture ricettive extralberghiere di cui
all’articolo 1.
E - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
delle strutture ricettive di cui all'articolo 1.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
ALLEGATO A
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE PER FERIE
1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai
regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:
a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale
accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le
camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per
ogni letto in più e con un massimo di quattro posti letto per
camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le
case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi di
ogni singolo Comune;
b) almeno un wc e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o
doccia e un bidè ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni
private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da:
letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per
persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per
camera;
d) locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo, di
ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto
letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le
disposizioni vigenti;
f) cassetta di pronto soccorso;
g) servizio di telefono ad uso comune.
2. Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e non dotate della superficie di cui alla
lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui
superficie minima non dovrà mai essere inferiore agli 8 mq, una
cubatura minima di mc 12 per persona.
ALLEGATO A2
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI OSTELLI PER LA
GIOVENTÙ
1. Gli ostelli per la gioventù oltre a possedere i requisiti
previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche
avere:
a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale
accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le
camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per
ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per
camera;
b) almeno un wc e una doccia ogni dieci posti letto e un lavabo
ogni sei posti letto non serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da:
letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché
da un tavolino e un cestino rifiuti per camera;
d) locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di
ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto
letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le
norme vigenti;
f) cassetta di pronto soccorso;
g) servizio di telefono ad uso comune.
2. Negli ostelli per la gioventù esistenti o in costruzione alla
data di entrata in vigore della presente legge, non dotati della
superficie di cui alla lettera a), è sufficiente che sia
garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai
essere inferiore ai 9 mq, una cubatura minima di mc 14 per
persona.
3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto,
senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere,
purché sia garantita la cubatura minima di mc 14 a persona. Per
il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti
letto autorizzati.
4. Le camere da letto ed i locali igienici devono essere
predisposti separatamente per uomini e donne.
5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati
di particolare attrezzature, che consentono il soggiorno di
gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come
la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto
la responsabilità del gestore.
ALLEGATO A3
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEGLI AFFITTACAMERE
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a
possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione
dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere
dotati di:
a) almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca
da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto
persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al
nucleo familiare e conviventi;
b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto,
sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio
e cestino rifiuti per camera;
c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di
disimpegno di uso comune.
ALLEGATO A4
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE ED APPARTAMENTI
PER VACANZE
1. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva
individuate nel precedente articolo 5 devono possedere i
requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative
vigenti per i locali di civile abitazione.
2. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità della presente
legge non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini
urbanistici delle strutture immobiliari impiegate.
ALLEGATO A5
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLOGGI
turistico-rurali
1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte alle
condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, con le seguenti
tipologie di esercizi:
a) esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale 14 maggio
1984, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
b) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e
bevande, di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della
Legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modifiche e
integrazioni;
c) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e
supporto alle attività didattiche all'aria aperta e per il tempo
libero.
2. La sistemazione dei fabbricati rurali già esistenti e
destinati al turismo rurale può avvenire, laddove necessario,
attraverso interventi di restauro, adeguamento o
ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione
edilizia devono essere effettuati nel rispetto delle
caratteristiche degli edifici, conservandone l'aspetto
complessivo e i singoli elementi architettonici, sulla base
delle indicazioni esecutive del Piano urbanistico comunale di
cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. La realizzazione dei punti di ristoro di cui al comma 2
dell'articolo 8 della presente legge deve avvenire in armonia
con il contesto paesistico-territoriale e nel rispetto delle
tipologie edificatorie rurali tipiche del luogo.
ALLEGATO A6
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RESIDENCE
1. Ferma restando l'applicazione delle leggi vigenti in materia,
la gestione di residence può comprendere la somministrazione di
cibi e bevande.
2. Le unità abitative di cui si compongono i residence devono
possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti
dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civile
abitazione. L'utilizzo di residence secondo le modalità previste
nella presente legge non comporta modifiche di destinazione
d'uso dei medesimi a fini urbanistici.
3. In deroga alle norme vigenti nei residence la ricettività può
essere incrementata purché sia garantito un minimo di mq 6 di
superficie per ogni posto letto aggiunto al netto di ogni vano
accessorio.
ALLEGATO B
Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per
l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per
vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati
dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone):
1 - CONSERVAZIONE
normale coeff. 1,00
mediocre coeff. 0,60
2 - UBICAZIONE
centro storico o centrale, coeff. 1,30
semiperiferia, coeff. 1,20
zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica
o nella zona turistica o agricola:
turistica coeff. 1,30
periferica, coeff. 1,00
agricola, coeff. 0,85
3 - LIVELLO
piano attico, coeff. 1,20
piani intermedi coeff. 1,00
piano terreno, coeff. 0,90
piano seminterrato, coeff. 0,80
4 - TIPOLOGIA DEL FABBRICATO
A/1 coeff. 2,00
A/2 coeff. 1,25
A/3 coeff. 1,05
A/4 coeff. 0,80
A/5 coeff. 0,50
A/6 coeff. 0,70
A/7 coeff. 1,40
Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti
coefficienti minimi per le singole categorie:
Cat. 1° superiore o uguale a 1,82
Cat. 2° superiore o uguale a 1,00
Cat. 3° superiore o uguale a 0,384
ALLEGATO C
TABELLA DEI REQUISITI PER I RESIDENCE
A) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
1 Componenti della struttura
1.1 Locale per il ricevimento dei clienti.
1.2 Ascensore per i clienti (per immobili a più di un piano
fuori terra).
Gli immobili realizzati antecedentemente all’entrata in vigore
della presente legge sono dispensati dall’obbligo dell’ascensore
nel caso di oggettivi impedimenti strutturali e qualora la
realizzazione comporti la riduzione del numero di unità
abitative al di sotto del limite minimo di impresa.
1.3 Riscaldamento in tutto l’esercizio nei mesi invernali.
L’obbligo del riscaldamento non vige per i residence ad apertura
stagionale estiva.
1.4 Apparecchio telefonico comune a disposizione della
clientela, in assenza di impianto in ogni unità abitativa
1.5 Accessibilità per handicappati, nel rispetto della Legge 9
gennaio 1989, n. 13.
1.6 Posti auto, in parcheggio scoperto, pari al numero delle
unità abitative. Gli immobili realizzati antecedentemente
all’entrata in vigore della presente legge sono dispensati da
tale obbligo nel caso di oggettivi impedimenti.
2 Componenti di ogni unità abitativa
2.1 Locale-bagno
2.1.1 Attrezzature: lavabo, bidè, vasca da bagno o doccia, wc,
specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda.
2.1.2 Dotazioni: sgabello, cestino rifiuti, scopinetto,
stendibiancheria e necessario per la pulizia dell’unità
abitativa. Lo stendibiancheria può essere sostituito da apposito
locale comune per gli ospiti.
2.1.3 Corredi: saponetta all’arrivo del cliente, carta igienica
con riserva, sacchetti igienici e, per ogni posto letto
utilizzato, asciugamani, salvietta per bidè, asciugatoio da
bagno.
Spazi destinati alle funzioni di:
2.2 Cucina o angolo cottura.
2.2.1 Attrezzature: lavello e scolapiatti, fornelli con
aspirazione forzata mobilio, frigorifero e portarifiuti.
2.2.2 Dotazioni: stoviglie per la preparazione e la consumazione
dei pasti in rapporto ai posti-letto permanenti.
2.3 Pranzo
Dotazioni: tavolo o piano d’appoggio, seggiole e panche in
numero pari ai posti-letto permanenti.
2.4 Soggiorno
Dotazioni: divano o divano-letto o poltrona.
2.5 Pernottamento.
2.5.1 Dotazioni: letto fisso, comodino o tavolino di servizio,
lampade o applique, armadio dotato di almeno quattro
appendiabiti per ogni posto-letto utilizzato e di adeguata
cassettiera o ripiani.
Solo in caso di unità monolocali è consentita la dotazione di
letto a scomparsa o divano-letto.
2.5.2 Corredi: lenzuola e federa per ogni posto-letto utilizzato
3 Servizi
3.1 Segreteria (ricevimento, informazioni, centralino,
portierato) 16/24 ore, per sette giorni la settimana.
Deve comunque essere sempre garantita la reperibilità del
gestore o addetto anche fuori dal normale orario di
segreteria-ricevimento.
3.2 Pulizia delle unità abitative (escluso il riassetto della
cucina) una volta alla settimana.
3.3 Cambio biancheria da letto e da bagno una volta alla
settimana.
3.4 Lingue estere correntemente parlate dal gestore: almeno una.
B) REQUISITI FUNGIBILI
4 Dotazioni della struttura
4.1 Aria condizionata in tutto l’esercizio 3
4.2 Ristorante 5
4.3 Bar 3
4.4 Sale convegni (almeno 50 posti) 2
4.4.1 Per ogni cinquanta posti in più aggiungere punti 1
4.5 Altre sale per uso comune: lettura,TV, ecc. (ognuna) 1
4.6 Sala giochi o spazi esterni attrezzati per bambini 2
4.7 Impianti sportivo-ricreativi 5
4.7.1 Piscina coperta 5
4.7.2 Piscina scoperta 3
4.7.3 Campo da tennis (ognuno) 2
4.7.4 Altri impianti: minigolf, bocce, ecc.(ognuno) 1
4.8 Posti auto all’interno del complesso, in numero superiore al
50 % delle unità abitative 5
4.8.1 in garage o box 3
4.8.2 in parcheggio coperto 1
5 Dotazioni delle unità abitative
5.1 Aria condizionata regolabile dal cliente 2
5.2 Almeno il 50 % delle unità con cucina in locale separato e
distinto da ogni altro locale 3
5.3 Televisione
5.3.1 a colori 3
5.3.2 in bianco e nero 2
5.4 Radio e/o filodiffusione 1
5.5 Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta 3
5.5.1 Telefono nella camera con chiamata per centralino 1
5.6 Elettrodomestici ed accessori
5.6.1 Lavastoviglie, lavatrice (ognuno) 2
5.6.2 Ferro da stiro, altri elettrodomestici (ognuno) 1
6 Servizi
6.1 Segreteria e sorveglianza per ogni quattro ore oltre al
minimo aggiungere punti 2
6.2 Servizio custodia valori 2
6.3 Pulizia delle unità abitative: per ogni intervento oltre al
minimo aggiungere punti 3
6.4 Biancheria: per ogni cambio oltre al minimo
6.4.1
da letto, aggiungere punti
3
6.4.2 da bagno, aggiungere punti 2
6.5 Lingue estere: per ogni lingua correntemente parlata dal
gestore o direttore o dal personale di segreteria, oltre al
minimo, aggiungere punti 1
6.6 Organizzazione di servizi ricreativi per la clientela
(animazione, corsi sportivi ecc.) aggiungere punti 5
Classificazione dei Residence
Cat. 3°: requisiti minimi obbligatori
Cat. 2°: requisiti minimi più 25 punti di requisiti fungibili
Cat. 1°: requisiti minimi più 40 punti di requisiti fungibili
ALLEGATO E
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI ALL'ART. 1
E/1
CASE PER FERIE
1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è
soggetto ad autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso
da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura.
3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi
e delle bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a
quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle
finalità dello stesso.
E/2
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la
gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale, riportante il
numero delle camere, dei posti letto ed il periodo di apertura.
2. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso
da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno, per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura;
h) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi
diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati
dall'utenza giovanile.
3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi
e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che
possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello
stesso.
E/3
AFFITTACAMERE
1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto
ad autorizzazione, rilasciata dal Comune, riportante il numero
dei posti letto ed il periodo di apertura.
2. L'autorizzazione deve inoltre indicare:
a) generalità del titolare;
b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero
dei posti letto, distinti per vano;
c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
d) servizi complementari offerti;
e) periodi di esercizio dell'attività.
E/4
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A.V.)
1. Il Sindaco concede l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di C.A.V. dietro presentazione, da parte
dell'imprenditore, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
indicante l'ubicazione, le caratteristiche e i posti-letto di
ciascuna delle case o appartamenti di cui ha la disponibilità,
nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, nonché di
planimetria catastale delle unità destinate all'alloggio.
2. L'imprenditore è altresì obbligato a comunicare, all'atto
della presentazione della domanda di autorizzazione, le
prestazioni di servizi che intende erogare.
3. Ogni variazione nel numero delle case o appartamenti
utilizzati dall'imprenditore nell'esercizio della attività
autorizzata deve essere comunicata e autorizzata secondo le
modalità individuate al comma 2.
4. Il segno distintivo corrispondente alla classificazione
assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente
legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno
della struttura ricettiva.
E/5
RESIDENCE
1. L'apertura e la gestione di residence è subordinata al
rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune in
cui è situata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme
contenute nella Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Nel provvedimento autorizzatorio sono individuate le
strutture ricettive nell'ambito delle quali l'attività è
consentita.
Deliberazione n. 11/6 del 30.03.2001
Oggetto: L.R. 27 del 12.08.1998, art. 6. Esercizio saltuario del
servizio di alloggio e prima colazione. Atto di indirizzo
applicativo ai Comuni.
L’Assessore del Turismo Avv. Roberto Frongia, premessa una breve
illustrazione
dell’istituto del Bed & Breakfast e del suo sviluppo in altre
aree a vocazione turistica, riferisce in merito alle carenze
nella disciplina normativa dell’istituto – normato dall’art. 6
L.R. 12.08.1998, n. 27 – e alle conseguenti incertezze
applicative che si riflettono negativamente sulle buone
potenzialità di sviluppo dell’istituto nel territorio
dell’Isola.
Nelle more di una più compiuta e articolata disciplina
normativa, l’Assessore
Frongia ritiene possa ovviarsi nell’immediato emanando,
attraverso una circolare interpretativa, un atto di indirizzo ai
Comuni – i quali autorizzano l’attività di cui trattasi –
contenente le seguenti indicazioni, e criteri per l’esercizio
dell’attività medesima.
I requisiti tecnici
La legge consente di ospitare non più di sei persone in un
massimo di tre camere.
I requisiti minimi delle strutture utilizzate per l’attività
dovranno essere:
- 14 mq di superficie minima per camera doppia;
- 9 mq di superficie minima per camera singola;
- 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo
tradizionale;
- 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a
castello;
- cubatura aggiuntiva minima di 7 mc per alloggiato e fino ad un
massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto;
- altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le
previsioni dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.
L’attività del Bed & Breakfast può essere realizzata solo in
unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie
catastali:
A 1 - abitazioni di tipo signorile;
A 2 - abitazioni di tipo civile;
A 3 - abitazioni di tipo economico;
A 4 - abitazioni di tipo popolare;
A 5 - abitazioni di tipo ultra popolare;
A 7 - abitazioni in villini;
A 8 - abitazioni in ville;
A 11 - abitazioni tipiche dei luoghi.
Per poter utilizzare unità immobiliari appartenenti a categorie
catastali diverse da quelle riportate in elenco, è necessaria la
preventiva autorizzazione, concessione (o documentazione
equipollente) comunale che autorizzi il cambio di destinazione
d’uso nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e delle
previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali
e comunali.
I requisiti igienico-sanitari
L’abilitazione dovrà rispettare le normative vigenti relative ai
requisiti igienico-sanitari e tutto quanto altro previsto dal
regolamento igienico-edilizio comunale per i locali di civile
abitazione.
In caso di camere prive di bagno annesso deve essere comunque
presente almeno un servizio igienico completo di:
- water – bidet – lavabo – vasca o doccia – specchio – presa di
corrente.
I Servizi accessori da erogare
La pulizia dei locali
Occorre provvedere alla pulizia dei locali obbligatoriamente ad
ogni cambio di cliente e comunque due volte la settimana.
La fornitura della biancheria
Il cambio di biancheria dovrà essere effettuata una volta la
settimana oltre che ad ogni cambio ospite.
La prima colazione
Può essere servita all’ospite solo la prima colazione con cibi
preconfezionati (e al massimo riscaldati), escludendo comunque
ogni possibilità di manipolare il cibo.
Sarà dunque possibile offrire ai propri ospiti la prima
colazione continentale costituita da pane, fette biscottate,
brioche, marmellata, confettura, burro, caffelatte, succo
d’arancia.
E’ fatto divieto assoluto usare fornelli o simili nelle camere
per prepararsi cibi o bevande e ogni altro apparecchio
produttore di calore tranne quelli per l’ordinaria toilette.
Adempimenti amministrativi
Il titolare dell’esercizio è tenuto a richiedere
l’autorizzazione comunale (Fac-simile domanda allegato 1) e a
pagare la tassa di concessione regionale.
Autorizzazione all'esercizio e procedure amministrative
Il Sindaco provvede al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima
colazione in seguito ad accertamento della sussistenza dei
requisiti richiesti, per le strutture e i titolari, dalle norme
vigenti e dal presenti criteri.
L’accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base
della documentazione presentata e anche mediante appositi
sopralluoghi.
Il sindaco provvede alle domande di autorizzazione all’esercizio
saltuario del servizio di alloggio e prima colazione entro 45
giorni dalla presentazione. Il Sindaco entro 30 giorni
dall’accoglimento della domanda rilascia l’autorizzazione che
abilita allo svolgimento dell’attività, nel rispetto dei limiti
e delle modalità stabilite nell’autorizzazione medesima.
Elenco esercenti
Al momento del rilascio dell’autorizzazione, il Sindaco comunica
all’Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio, o
l’Ente che ne assumerà le funzioni, i dati della struttura al
fine dell’inserimento nello specifico elenco provinciale e
successivamente in quello, riassuntivo, regionale.
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