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LEGGE REGIONALE nr. 17/2001
Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva
di Bed & Breakfast (affittacamere)
Art. 1 - (Finalità della legge)
1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai
principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217 e a
integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11
febbraio 1999, n.11, istituisce il servizio turistico denominato
"Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.
Art. 2 - (Definizione dell'attività di Bed & Breakfast)
1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta
del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in
cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci
posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali
ricorrenti.
Art.3 - (Esercizio dell'attìvità di Bed & Breakfast)
1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è
alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.
2. Il servizio deve comprendere:
a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del
bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
e) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia
elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce
modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i
proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di
dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è
esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività
purché l'unità, abitativa sia ubicata a non più di cinquanta
metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve
possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli
impiantì (legge 5 marzo 1990, n.46) previsti per l'uso abitativo
dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga
in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno
di due servizi igienici completi per unità abitativa.
Art. 4 - (Adempimenti amministrativi)
1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di
iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il
commercio prescritta dall'articolo 5 della 1. 217/1983, né
necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e
seguenti della l.r. 11/1999.
2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed
& Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modificazioni, al Comune territorialmente competente.
La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e agli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n.403, e deve contenere:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
e) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) periodo di esercizio dell'attività;
e) prezzi minimi e massimi;
f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, comma 4.
3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che
fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast,
riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini
dell'accertamento dei requisiti richiesti.
4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività
ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi
minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con
validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo
di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti
competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione
statistica.
5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle
denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti
l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei
prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene
comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la
promozione turistica competente ai fini dell'attività di
informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere
esposta all'interno della struttura ricettiva.
Art.5 - (Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed &
Breakfast)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata
ad approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed &
Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due
anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.
2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli
operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre,
essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite
all'esercizio dell'attività.
Art.6 - (Sanzioni)
1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in
mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione,
elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.
2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di
cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.
3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli
comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito
comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila a
lire 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni
comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In
caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'Albo
di cui all'articolo 4, comma 3.
4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al
servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità
comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila a
lire 2 milioni.
5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati
al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è
soggetto alla sanzione minima elevata dai Comuni, di lire 1
milione e massima di lire 3 milioni.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere
elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69
della l.r. 11/1999.
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