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LEGGE REGIONALE 12 luglio
2002, n. 13
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 del 16 luglio
2002 Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di
servizi per l'ospitalità - "BED AND BREAKFAST"
Art. 1 - Finalità
1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture
ricettive, ad integrazione della legge regionale 3 maggio 1995,
n. 19.
2. La Regione, al fine di qualificare lo sviluppo dell'attività
turistico-ricettiva in tutte le sue forme, istituisce la formula
"Bed and Breakfast"
3. L'attività di "Bed and Breakfast" è vietata alle società di
capitale.
Art. 2 - Definizione e caratteristiche
1. Si definisce "Bed and Breakfast" l'attività ricettiva a
conduzione familiare svolta da parte dell'operatore nella sua
abituale residenza e consistente nell'offerta al turista
dell'alloggio e della prima colazione.
2. L'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" non
costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e
comporta per il possessore dell'abitazione l'obbligo di
residenza nell'immobile.
Art. 3 - Esercizio dell'attività
1. L'attività ricettiva a conduzione familiare "Bed and
Breakfast" può essere svolta in costruzioni unifamiliari con
ingresso autonomo ovvero in edifici con più unità immobiliari
ovvero in unità residenziali rurali.
2. L'attività ricettiva a conduzione familiare "Bed and
Breakfast" può essere esercitata:
a) con una permanenza degli ospiti per un periodo non superiore
a trenta giorni consecutivi;
b) in non più di tre camere e sei posti letto nell'unità
abitativa ad uso residenziale. Qualora l'attività si svolga in
più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di
due servizi igienici.
3. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo esclusivamente agli ospiti
cibi e bevande per la prima colazione. La somministrazione dei
prodotti per la primacolazione avviene con l'utilizzo di
alimenti preconfezionati e non manipolati. In caso di
somministrazione di prodotti non preconfezionati si fa obbligo
di indicare gli ingredienti utilizzati.
4. Il responsabile dell'attività è la persona fisica che
possiede l'immobile a titolo di proprietà o di affitto.
5. L'esercizio dell'attività non comporta l'obbligo di
iscrizione al Registro delle imprese turistiche di cui
all'articolo 5 della legge n. 217/1983.
6. L'assessorato regionale al "turismo", in considerazione dei
servizi forniti e delle caratteristiche dell'alloggio,
classificherà in categorie l'esercizio.
Art. 4 - Requisiti e servizi minimi
1. I locali dell'unità abitativa destinati all'attività
turistico-ricettiva devono possedere i requisiti
igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal Regolamento
edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene, e devono essere
dotati di impiantistica a norma di legge.
2. Devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno,
due volte a settimana e a cambio dell'ospite;
c) fornitura ed energia elettrica, acqua calda e fredda,
riscaldamento;
d) somministrazione della prima colazione.
Art. 5 - Simbolo identificativo dell'attività di "Bed and
Breakfast"
1. La Giunta regionale adotta un simbolo tipo identificativo del
"Bed and Breakfast" in Molise, da affiggere all'esterno delle
sedi di esercizio dell'attività.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, definisce un piano annuale per la promozione
dell'attività di "Bed and Breakfast".
Art. 6 - Adempimenti amministrativi
1. L'inizio dell'attività ricettiva "Bed and Breakfast" è
subordinato alla preventiva comunicazione al Comune competente
per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge n.
241/1990, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.
2. La denuncia di cui al comma 1 dovrà indicare:
a) le generalità del titolare;
b) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
c) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi
igienici;
d) i servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minimi;
e) il periodo di esercizio dell'attività e l'eventuale periodo
di chiusura a scelta nell'arco dell'anno;
f) l possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 delTesto
Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.L. 18
giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni;
g) il possesso da parte dell'immobile dei requisiti
igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di
igiene;
h) i prezzi massimi e minimi da praticare.
3. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della
superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza,
evidenziando le parti messe adisposizione degli ospiti;
b) atto in copia conforme all'originale comprovante la
disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
c) atto di assenso a firma dei proprietari o comproprietari nel
caso di istanza presentata da altri;
d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di
ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari.
4. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un
sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura
all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla
Regione - Assessorato al "turismo" -, alla Provincia, all'Ente
di Turismo competente per territorio, oltre che all'interessato.
5. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno
del territorio comunale.
6. Presso i Comuni è istituito l'albo degli operatori del "Bed
and Breakfast" a fini dell'attività di informazione turistica,
dandone informazione all'Assessorato al turismo" della Regione.
L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di
ogni anno agli enti di cui al precedente comma 4.
Art. 7 - Obblighi del titolare
1. Il soggetto che esercita l'attività di "Bed and Breakfast" è
responsabile dell'osservanza delle disposizioni previste nella
presente legge nonché nelle leggi e nel regolamento di Pubblica
sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di
enti pubblici territoriali.
2. È fatto obbligo all'operatore di esporre in modo visibile
all'interno della struttura ricettiva i seguenti dati:
a) la capacità ricettiva massima;
b) il tariffario;
c) il periodo di apertura e di chiusura.
3. È fatto obbligo agli operatori di esporre all'esterno il
marchio identificativo del "Bed and Breakfast" secondo la
tipologia fornita dalla Regione Molise.
4. Il cambio di titolarità di gestione, la sospensione o
lacessazione dell'attività sono preventivamente comunicati al
Comune ed alla Regione.
Art. 8 - Vigilanza e controlli
1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed and
Breakfast" e provvede ad effettuare sopralluoghi al fine di
verificare l'idoneità della struttura, il possessoe il
mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità strutturali e/o
gestionali, il Comune procede alla sospensione
dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore
a sei mesi e, in caso di persistenza delle irregolarità
rilevate, alla revoca della stessa.
Art. 9 - Sospensione e cessazione dell'esercizio
1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende
sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva
comunicazione al Comune.
2. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei
mesi, prorogabili dal Comune - per comprovati motivi - per
ulteriori sei mesi. Decorso tale termine l'attività si considera
definitivamente cessata.
Art. 10 - Sanzioni
1. Ferme le responsabilità penali per eventuali dichiarazioni
rese, il responsabile che viola le prescrizioni della presente
legge è punito con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite,
in misura minima e massima, come segue:
a) apertura abusiva di un esercizio "Bed and Breakfast" e/o
omessa denuncia di inizio attività:
da Euro 258,23
a Euro 1.032,91;
b) omessa esposizione delle tariffe applicate:
da Euro 103,29
a Euro 413,17;
c) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli comunicati:
da Euro 206,58
a Euro 826,33,.
d) superamento della capacità ricettiva massima consentita:
da Euro 154,94
a Euro 619,75.
2. L'elevazione delle contravvenzioni, in caso di recidiva,
nonché l'introito delle somme derivanti dal pagamento delle
relative sanzioni pecuniarie sono attribuiti alla competenza del
Comune dove ha sede l'attività.
Art. 11 - Facilitazione fiscale
1. Gli operatori di "Bed and Breakfast" accedono alle
facilitazioni amministrativo-fiscali previste dalla risoluzione
n. 180 del 14 dicembre 1998 del Ministero delle Finanze in base
alla quale l'attività saltuaria ed occasionale di alloggio e
prima colazione è esclusa, invia generale, dall'ambito di
applicazione dell'IVA.
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello
Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Molise.
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