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REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 28/04/1997. N. 12
Nuova classificazione delle aziende alberghiere e
regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze
ESTRATTO RELATIVO AL B&B
"Art. 16 bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica
denominato "Bed & Breakfast")
Articolo così aggiunto dalla legge regionale 6/2001
1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di
residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di
alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di
inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla
Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed
è denominata "Bed & Breakfast".
2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio
identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese
di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
3. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita
di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese"
e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa
vigente.
4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa
approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità
condominiali;
comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della
destinazione d'uso dell'immobile.
5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con
un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in
più di una stanza devono essere garantiti non meno di due
servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si
deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali
devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal
regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché
rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di
somministrazione di cibi e bevande.
6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai
certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla
fotocopia del libretto sanitario del responsabile e
dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica
di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia
della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei
locali dove è esercitata l'attività.
7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della
biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte
alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia
del bagno deve avvenire quotidianamente.
8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la
denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le
presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica
Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il
movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di
rilevazioni statistiche.
9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate
alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente
l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast"
comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle
generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe
e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione
turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere
un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il
verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
11. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed &
Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità
amministrative riferite al presente articolo, diffida il
responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse
entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di
persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione
dell'attività.
12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci
milioni chiunque intraprenda attività di "Bed & Breakfast" senza
aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato
alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti
l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono
riscosse ed introitate dal Comune.
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Titolo I ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La regione Lombardia ai sensi dell' art. 7 della legge 17
maggio 1983, n. 217 "Legge - quadro per il turismo e interventi
per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta
turistica", individua le aziende alberghiere e stabilisce i
criteri e le modalità per la loro classificazione, nonchè la
regolamentazione delle case e appartamenti per vacanze.
ARTICOLO 2 (Aziende alberghiere - Definizione)
1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire
al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette
camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina,
ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali
servizi di bar e ristorante.
2. Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) "alberghi" quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) "residenze turistico-alberghiere" (R.T.A.) quando offrono
alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati
di servizio autonomo di cucina.
3. L'appartenenza all'una o all'altra tipologia viene
determinata dalla prevalenza nel computo della capacità
ricettiva tra camere ed appartamenti, fermo restando che per le
RTA, la durata del periodo di permanenza non può essere
inferiore a sette giorni.
ARTICOLO 3 (Tipologie alberghiere)
1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi
che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle
tipologie ed assumere le denominazioni sottoindicate:
a) MOTEL: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con
box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante
sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%, nonché
i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar.
Inoltre devono fornire i servizi di primo intervento di
assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante
anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle
vicinanze dell'esercizio;
b) VILLAGGIO ALBERGO: albergo caratterizzato dalla
centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti
parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il
soggiorno e lo svago degli ospiti;
c) ALBERGO MEUBLÉ o GARNÌ: albergo che fornisce solo il servizio
di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza
ristorante;
d) ALBERGO - DIMORA STORICA: albergo la cui attività si svolge
in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e
servizi minimi della classe tre stelle;
e) ALBERGO - CENTRO BENESSERE: albergo dotato di impianti e
attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi
specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione
fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.
2. In alternativa alla indicazione albergo può essere usata
l'indicazione "Hotel" o, limitatamente agli alberghi
contrassegnati con quattro o cinque stelle "Grand Hotel" o
"Grande Albergo".
3. Qualora le aziende alberghiere ritenessero necessario
utilizzare una denominazione diversa da quelle previste dalla
presente legge, la stessa deve essere preventivamente
autorizzata dall'amministrazione provinciale, su richiesta
motivata, in sede di rilascio della classificazione.
ARTICOLO 4 (Classificazione)
1. Le aziende alberghiere sono classificate in base agli
standard qualitativi obbligatori minimi indicati negli allegati
A e B alla presente legge.
2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi
contrassegnate in ordine decrescente da cinque, quattro, tre,
due e una stella. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle
assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono in
possesso di eccezionali requisiti di qualità tipici degli
esercizi di classe internazionale.
3. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre
classi contrassegnate in ordine decrescente da quattro, tre e
due stelle.
4. Le strutture alberghiere nelle quali sono alloggiati clienti
che devono avvalersi dei servizi generali della casa principale
(dipendenze alberghiere) sono classificate nella classe
immediatamente inferiore rispetto a quest'ultima.
5. È del pari classificato nella classe immediatamente inferiore
a quella della casa principale il complesso dei locali adibiti a
dipendenze alberghiere dello stesso fabbricato ma con ingresso
autonomo e separato, sempre che i clienti debbano avvalersi dei
servizi generali della casa principale.
ARTICOLO 5 (Durata della classificazione)
1. La classificazione ha validità per un quinquennio, decorrente
dalla data di cui al primo comma dell' art. 17.
2. Qualora durante il quinquennio, si determino cambiamenti alle
condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di
un'azienda, si procede all'attribuzione di una nuova
classificazione nei termini di cui all'art. 6.
3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura
o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la
frazione del quinquennio in corso.
4. Le operazioni relative alla classificazione a valenza
quinquennale sono compiute nel secondo semestre dell'anno nel
quale scade il quinquennio della classificazione stessa. A tale
scopo i titolari della licenza di esercizio alberghiero devono,
entro il mese di giugno, presentare domanda all'amministrazione
provinciale su appositi moduli predisposti dalla stessa.
ARTICOLO 6 (Procedure per l' attribuzione della classificazione)
1. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, gli
interessati presentano domanda ai competenti uffici
dell'amministrazione provinciale su appositi moduli predisposti
dalla stessa, contenenti tutti gli elementi necessari per la
relativa valutazione ed in particolare quelli riguardanti le
prestazioni di servizi, le dotazioni degli impianti e le
attrezzature, nonché l'ubicazione e l'aspetto, corredata da
fotografie.
2. La classificazione è attribuita con formale provvedimento
dell'amministrazione provinciale, entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda. In caso di aziende
alberghiere la cui costruzione non sia ancora completata, è
concessa, senza necessità di sopralluogo, una classificazione
provvisoria di durata non superiore ai tre mesi successivi al
rilascio della licenza d'esercizio, previa domanda ai competenti
uffici provinciali corredata dallo stato di avanzamento dei
lavori e dalle indicazioni di cui al primo comma.
3. Tale classificazione è successivamente confermata o
modificata sulla base di una verifica della documentazione
prodotta dall'istante.
4. Le amministrazioni provinciali, ai fini dell'attribuzione
della classificazione, possono avvalersi, in fase di
istruttoria, di una commissione nella cui composizione deve
essere prevista la presenza di rappresentanti degli albergatori
e dei consumatori.
ARTICOLO 7 (Pubblicità della classe e dei provvedimenti di
classificazione)
1. È fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo
visibile all'esterno e all'interno delle aziende il segno
distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al
modello stabilito dalla Regione.
2. I prezzi minimi e massimi, dichiarati ai sensi della legge 25
agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore
turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche",
praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben
visibile al pubblico nei locali di ricevimento.
3. I provvedimenti di classificazione sono affissi all'albo
pretorio della Provincia e del Comune ove hanno sede gli
esercizi alberghieri interessati. Copia del provvedimento di
classificazione viene trasmesso alla Regione.
ARTICOLO 8 (Rilascio della licenza d' esercizio)
1. La classificazione dell'esercizio alberghiero costituisce
condizione obbligatoria ed indispensabile per il rilascio della
licenza d'esercizio da parte del Comune ove è localizzato
l'esercizio alberghiero.
2. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative
alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero
delle camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al
periodo di apertura ed all'ubicazione.
3. Per le residenze turistico-alberghiere la licenza d'esercizio
deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla
classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle
eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed
all'ubicazione.
4. Qualora una licenza d'esercizio sia richiesta per l'esercizio
di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di
altra azienda operante nel territorio dello stesso Comune o
Comune contermine, il rilascio è subordinato con verifica presso
la competente Camera di commercio al mutamento della
denominazione, salvi i diritti degli interessati a norma del
codice civile.
ARTICOLO 9 (Delega alle province)
1. Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera e
la relativa vigilanza anche mediante controlli ispettivi, nonché
l'irrogazione delle sanzioni, sono delegate alle Province. Alle
stesse sono delegate, altresì, le competenze relative alla
comunicazione delle tariffe delle strutture turistico-ricettive
nonché alla vigilanza, in attuazione della legge 25 agosto 1991,
n. 284.
2. Il consiglio regionale, con propria direttiva, determina gli
indirizzi da osservarsi nell' esercizio delle funzioni delegate.
3. La Giunta regionale, al fine di garantire omogeneità
comportamentale da parte delle Province, adotta circolari
esplicative sui singoli atti necessari all'espletamento delle
funzioni delegate.
4. La Regione esercita i poteri sostitutivi, in caso di
inadempienze, per il tramite del competente servizio del settore
attività produttive, previa diffida ad adempiere entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa.
ARTICOLO 10 (Ricorsi)
1. Contro la classificazione è ammesso ricorso entro trenta
giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento, presso una
commissione provinciale, nominata da ciascuna amministrazione
provinciale composta da cinque membri dei quali due in
rappresentanza degli albergatori scelti con il criterio della
rappresentanza proporzionale delle loro associazioni in ambito
provinciale, due esperti del settore, preferibilmente scelti tra
rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nominati
dalla Provincia e presieduta dal Presidente della Provincia o da
suo delegato.
2. È altresì ammesso ricorso alla stessa commissione da parte
degli utenti che abbiano riscontrato, nel corso di un soggiorno,
situazioni difformi nelle dotazioni o nei servizi rispetto alla
classificazione attribuita all'esercizio.
2-bis. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dalla
presentazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso si
intende respinto.
Comma aggiunto dall'art. 11, comma 7 della L.R. 22 luglio 2002,
n. 15.
ARTICOLO 11 (Sanzioni)
1. Il titolare che rifiuti di fornire le informazioni
richiestegli ai fini della verifica della classificazione o di
consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero
denunci elementi non corrispondenti al vero, o non conformi alla
classifica della propria azienda, è soggetto alla sanzione
pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
2. Il titolare di azienda alberghiera che ometta di esporre il
segno distintivo della categoria e/o della classificazione
attribuita e il tariffario delle camere alberghiere, ovvero
attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in
qualsiasi altro modo una classificazione diversa da quella
ottenuta, ovvero affermi la disponibilità di attrezzatura
diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria
da lire 2.000.000 a lire 3.000.000.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le
disposizioni di cui alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di
attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, concernente
modifiche al sistema penale", come modificata ed integrata dalla
lr 4 giugno 1984, n. 27 "Modifica ed integrazione alla lr 5
dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative
pecuniarie di competenza regionale". Le somme dovute sono
riscosse ed introitate dalle amministrazioni provinciali.
"Titolo II - Case ed appartamenti per vacanze. Attività di Bed &
Breakfast"
ARTICOLO 12 (Modifica dell' art. 18 della lr 11 settembre 1989,
n. 45 "Disciplina delle strutture ricettive turistiche
alberghiere complementari")
Rubrica così sostituita dalla legge regionale 6/2001
1. Omissis
Modifiche già integrate nella legge regionale 45/1989
ARTICOLO 13 (Standard minimi)
1. L' attività ricettiva non alberghiera di cui al presente
Titolo è esercitata in modo esclusivo nel rispetto delle
caratteristiche funzionali di cui all' art. 19 della lr n. 45/
89 nonchè degli standard minimi obbligatori previsti dall'
allegato C, che fa parte integrante della presente legge.
2. La Giunta regionale ed il consiglio, in relazione alle
rispettive competenze ed al fine di garantire omogeneità di
comportamento, emanano direttive per disciplinare ulteriormente
le varie tipologie delle case ed appartamenti per vacanze.
ARTICOLO 14 (Denuncia di inizio attività )
1. L' attività ricettiva non alberghiera può essere intrapresa
su denuncia di inizio di attività , ai sensi dell' art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", così come modificato dal decimo comma dell'
art. 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi
correttivi di finanza pubblica".
2. La denuncia è presentata ai competenti uffici dell'
amministrazione comunale ove ha sede l' esercizio della attività
, su modulo predisposto dalla giunta regionale, e deve contenere
l' indicazione degli elementi e dei requisiti previsti dalla lr
n. 45/ 89 nonchè dall' allegato C della presente legge,
corredata dalla relativa autocertificazione da parte del
titolare dell' esercizio medesimo.
ARTICOLO 15 (Obbligo di pubblicità dei prezzi)
1. I prezzi minimi e massimi, dichiarati ai sensi della legge 25
agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore
turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche",
praticati nell' esercizio devono essere esposti in modo ben
visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all' interno di
ciascuna unità abitativa.
2. Alle Province sono delegate le competenze relative alla
comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive
residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza, in
attuazione della L. 25 agosto 1991, n. 284.
ARTICOLO 16 (Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza, il controllo e l'irrogazione delle sanzioni
spettano al Comune competente per territorio, in relazione
all'ubicazione dell'esercizio ricettivo di case ed appartamenti
per vacanze.
2. Chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive
regolamentata nel presente Titolo senza averne fatto denuncia, è
soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire
3.000.000.
3. Per l' applicazione delle sanzioni si osservano le
disposizioni di cui alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di
attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente
modifiche al sistema penale", come modificata ed integrata dalla
lr 4 giugno 1984, n. 27 "Modifica ed integrazione alla lr 5
dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative
pecuniarie di competenza regionale". Le somme dovute sono
riscosse ed introitate dalle amministrazioni comunali.
"Art. 16 bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica
denominato "Bed & Breakfast")
Articolo così aggiunto dalla legge regionale 6/2001
1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di
residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di
alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di
inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990 , n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla
Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed
è denominata "Bed & Breakfast".
2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio
identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese
di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
3. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita
di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese"
e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa
vigente.
4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa
approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità
condominiali;
comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della
destinazione d'uso dell'immobile.
5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con
un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in
più di una stanza devono essere garantiti non meno di due
servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si
deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali
devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal
regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché
rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di
somministrazione di cibi e bevande.
6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai
certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla
fotocopia del libretto sanitario del responsabile e
dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica
di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia
della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei
locali dove è esercitata l'attività.
7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della
biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte
alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia
del bagno deve avvenire quotidianamente.
8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la
denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le
presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica
Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il
movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di
rilevazioni statistiche.
9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate
alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente
l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast"
comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle
generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe
e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione
turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere
un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il
verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
11. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed &
Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità
amministrative riferite al presente articolo, diffida il
responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse
entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di
persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione
dell'attività.
12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci
milioni chiunque intraprenda attività di "Bed & Breakfast" senza
aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato
alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti
l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono
riscosse ed introitate dal Comune.
Titolo III NORME FINALI
ARTICOLO 17 (Termini per l' adeguamento della classificazione
alberghiera)
1. La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1°
ottobre 1997
2. Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate
dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo
gli standard qualitativi obbligatori minimi indicati negli
allegati A e B della presente legge.
3. Le aziende alberghiere già esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge che debbano procedere a lavori di
tipo strutturale e impiantistico per l' adeguamento agli
standard qualitativi obbligatori minimi, di cui agli allegati A
e B, per il mantenimento della classe di appartenenza, possono
conservare la classifica che possiedono al 30 settembre 1997 non
oltre il 30 settembre 1999.
4. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmettono alle amministrazioni
provinciali competenti per territorio gli elenchi degli esercizi
alberghieri in possesso di licenza di esercizio con copia del
provvedimento della classificazione assegnata.
Art. 18 Norma finanziaria. (Abrogato)
Articolo abrogato dall'art. 2, comma 6 della L.R. 2 febbraio
2001, n. 3.
Art. 18-bis Standard qualitativi obbligatori minimi.
Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1 della L.R. 22 luglio
2002, n. 15
1. Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze
stabilite dallo Statuto, sono indicati" gli standard qualitativi
obbligatori minimi di cui agli articoli 4 e 13.
Così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. a), della L.R. 5
maggio 2004, n. 12.
2. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 1, gli allegati A, B e C sono abrogati e i riferimenti
agli allegati medesimi contenuti nella presente legge
s'intendono effettuati "ai predetti regolamenti".
Comma così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. b), della
L.R. 5 maggio 2004, n. 12.
ARTICOLO 19 (Abrogazioni)
1. dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate:
a) la lr 8 febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della
classificazione alberghiera";
b) la lr 28 aprile 1983, n. 37 "Modifiche ed integrazioni alla
lr 8 febbraio 1982, n. 11 concernente " Disciplina della
classificazione alberghiera"";
c) la lr 19 agosto 1983, n. 57 "Modifiche ed integrazioni alla
lr 8 febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione
alberghiera"";
d) la lr 7 gennaio 1988, n. 1 "Proroga dei termini della
validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8
febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione
alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"";
e) la lr 7 agosto 1989, n. 30 "Proroga dei termini della
validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8
febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione
alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"";
f) la lr 19 dicembre 1991, n. 43 "Ulteriore proroga dei termini
della validità della classificazione alberghiera prevista dalla
lr 8 febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione
alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"";
g) la lr 5 novembre 1993, n. 33 "Ulteriore proroga dei termini
della validità della classificazione alberghiera prevista dalla
lr 8 febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione
alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"";
h) la lett h) dell' art. 7 della lr 30 luglio 1986, n. 28
"Riordino dell' amministrazione periferica del turismo";
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda
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