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LEGGE REGIONALE 28 gennaio
2000 n. 05
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13
(disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
Articolo 1
1. Dopo il Capo V della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13
(disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo
l'articolo 13, è inserito il seguente:
"CAPO V BIS
SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DENOMINATO BED &
BREAKFAST
Articolo 13 bis
(Attività ricettiva a conduzione familiare)
1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare
denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che,
con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro
organizzazione familiare, utilizzano parte della propria
abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai
turisti alloggio e prima colazione.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e
bevande che non richiedono manipolazione.
3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi
minimi:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno,
almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio
cliente;
c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione,
acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) un locale bagno, anche coincidente con quello
dell'abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca
da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.
4. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata previa
comunicazione al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, da
cui risulti:
a) generalità e indirizzo di chi intende svolgere l'attività;
b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a
disposizione degli ospiti;
c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;
d) periodo di attività;
e) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo
unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.
5. Il Comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare
apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità
all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione alla Regione
e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.
Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di
inizio dell'attività è comunicata entro dieci giorni dal suo
verificarsi al Comune che provvede con le stesse modalità.
6. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 devono
possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per
l'uso abitativo dai regolamenti comunali.
7. Per la denuncia e pubblicità dei prezzi e delle presenze e la
vigilanza ed il controllo dell'attività, si applicano le
disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.
8. Chiunque svolga l'attività di cui al comma 1 senza la
preventiva comunicazione al Comune, o non provveda nei termini
indicati ad effettuare le successive comunicazioni di
variazione, è punito con la sanzione di cui all'articolo 30,
comma 1. Sono altresì applicabili le sanzioni indicate
all'articolo 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalità a
carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non
oltre duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi."
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
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