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Regolamento regionale 24
ottobre 2008, n. 16
BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130
Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli
23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della
legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999,
n. 14), individua le strutture ricettive extralberghiere e le
loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di
classificazione ed i relativi segni distintivi, i corrispondenti
requisiti minimi funzionali e strutturali, nonché, i casi di
chiusura temporanea dell'esercizio autorizzata dal comune.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi
per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio
regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla
classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e al
rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative
attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a)
"affittacamere", le strutture ricettive composte da non più di
sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati
di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle
quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari. L'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non
comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici;
b) "ostelli per la gioventù", le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di
giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. Tali
strutture possono ospitare ragazzi al di sotto dei quattordici
anni per periodi di vacanza estiva o invernale solo se provvisti
di accompagnatore. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento
non può essere superiore a sessanta giorni;
c) "case e appartamenti per vacanze", gli immobili arredati per
l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e
bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso
di una o più stagioni, con contratti aventi validità non
inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi.
Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono
nelle seguenti tipologie:
1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di
una o due case o appartamenti per vacanze;
2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed
organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.
d) "case per ferie", le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, per
un periodo non superiore a sessanta giorni, gestite al di fuori
dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per
il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
e) "alloggio e prima colazione" o "bed and breakfast", il
servizio offerto da parte di coloro che nell'abitazione hanno
residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati
delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con
carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un
periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l'anno anche
non consecutivi, ridotti a trenta giorni l'anno in Comuni
sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre
camere con non più di sei posti letto, comprende la prima
colazione ed è assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il
pernottamento non può essere superiore a novanta giorni.
f) "alberghi diffusi", le strutture ricettive che, in un centro
storico con meno di tremila abitanti o in una area urbana
omogenea individuata dal comune, forniscono agli utenti
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in
unità alloggiative dislocate in più stabili collocati entro una
distanza massima di trecento metri,
con servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione
ed eventuali altri servizi complementari, con almeno due spazi
di uso comune. Il servizio di ristorazione è esercitabile anche
attraverso convenzione con esercizi preesistenti. Tali strutture
sono composte da non meno di sette appartamenti con un minimo di
quindici posti letto.
L'utilizzo d'unità immobiliari a tale scopo non comporta
specifica destinazione d'uso ai fini urbanistici. L'adeguamento
delle strutture, con particolare riferimento alla sicurezza e
all'accessibilità, avviene nel rispetto della normativa vigente
per le strutture residenziali per l'intero stabile;
g) "rifugi montani", le strutture ricettive idonee ad offrire
ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna
ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni,
raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri,
strade forestali, strade percorribili da mezzi di trasporto
ordinari, anche in prossimità di centri abitati.
Art. 3
(Specificazioni aggiuntive delle strutture)
1. Le strutture previste dall'articolo 2, possono assumere, in
relazione alle caratteristiche oggettive possedute o ai servizi
complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive:
a) residenza d'epoca, per le strutture ricettive soggette ai
vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive
modifiche, ubicate in immobili di particolare interesse
paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di
mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico,
idonee ad una accoglienza altamente qualificata;
b) centri di soggiorno studi, per le strutture ricettive gestite
da soggetti pubblici o privati, o dedicate ad ospitalità
finalizzata alla educazione, alla formazione, allo sviluppo
sociale e pedagogico. Tali strutture devono dotarsi di adeguata
attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica
specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate
dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere
classificate a due stelle;
c) case vacanze per ragazzi o kinderheim, per le case per ferie
riservate a minori di diciotto anni, utilizzate per periodi di
vacanza estiva o invernale. In tali strutture è garantita, quale
servizio obbligatorio, la presenza di personale specializzato
nel settore pedagogico, l'assistenza medica con presenza sul
posto o con specifica convenzione con medico e/o struttura
sanitaria per il primo soccorso;
d) residenze di campagna o country houses, per le strutture
ricettive che offrono alloggio con o senza ristorazione in
immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, con
caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona.
L'offerta turistica di dette strutture può comprendere
l'ospitalità, la ristorazione, l'esercizio di attività
ricreative, finalizzate alla corretta fruizione dei beni
naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale;
e) esercizi ricettivi di qualità ecologica, per le strutture
ricettive che rispondono ai criteri per l'assegnazione del
marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della
ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione
europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE).
Art. 4
(Requisiti minimi funzionali e strutturali)
1. Gli affittacamere posseggono tutti i seguenti requisiti
minimi funzionali e strutturali:
a) locali in possesso dei requisiti previsti per la civile
abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed
igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di
almeno 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate,
rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di
almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto;
b) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un
posto letto a castello di almeno 1 metro quadrato o almeno 3
metri cubi;
c) superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera,
di almeno 3 metri quadrati ciascuno, con dotazione minima per
ciascun bagno costituita da un lavabo, una vasca o una doccia ed
un wc con cassetta;
d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di
dotazioni igienico sanitarie comuni, nella misura di almeno un
bagno ogni sei posti letto o frazione;
e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un
armadio, e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona
o una seduta-divano e un comodino o equivalente;
f) una o più sale destinate alla somministrazione e al consumo
di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno
16 metri quadrati, ove tale servizio sia fornito;
g) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e
fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1
ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
h) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
i) pulizia giornaliera della camera, dei bagni, delle stanze e
dei locali ad uso comune;
l) cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte
alla settimana e comunque ad ogni cambio del cliente;
m) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio del cliente;
n) presenza di una cassetta contenente materiale di primo
soccorso e di un estintore per ogni appartamento.
2. Gli ostelli per la gioventù posseggono tutti i seguenti
requisiti minimi funzionali e strutturali:
a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per
le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto,
incrementata di almeno di 6 metri quadrati per ogni ulteriore
posto letto. Nel caso in cui l'altezza dei locali sia superiore
a 3,20 metri il parametro di incremento superficie/posto letto
può essere ridotto da 6 metri quadrati fino a 4 metri quadrati;
b) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un
posto letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3
metri cubi;
c) superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri
quadrati con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca
o una doccia ed un wc;
d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di
dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un
lavabo ogni cinque posti letto o frazione nonché un vano wc e un
vano doccia ogni otto posti letto o frazione, con un minimo di
un servizio igienico completo per ogni piano;
e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un
armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e,
per ogni alloggiato, un letto e una sedia o uno sgabello;
f) una o più sale comuni per una superficie complessiva di
almeno 0,8 metri quadrati per posto letto, incrementata di
almeno 1 metro quadrato per posto letto, qualora le sale comuni
coincidono con le
sale destinate alla somministrazione al consumo dei pasti di
alimenti e bevande e comunque non inferiore a 20 metri quadrati;
g) servizio di ricevimento assicurato almeno 16 ore su 24;
h) servizio di pulizia della camera una volta al giorno;
i) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e
fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1
ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
l) cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio
di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta,
ove il servizio non sia fornito di base;
m) servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di
serratura per un numero non inferiore al 50% dei posti letto,
nel caso il pernottamento sia fornito in camerate;
n) presenza di almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
o) presenza di una cassetta contenente materiale di primo
soccorso;
p) eventuali locali adibiti a punto di ristoro;
q) idonee soluzioni funzionali per ospitalità delle persone
diversamente abili.
3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i
seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:
a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia
dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la
preparazione e la consumazione dei pasti;
b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e
fredda, nonché, qualora la locazione comprenda i periodi dal 1
ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due
volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
d) in caso di gestione in forma imprenditoriale prevista
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), inoltre, deve
essere assicurato:
1) servizio di ricevimento almeno 8 ore su 24 e servizio di
recapito su richiesta, ubicati anche in comuni limitrofi a
quello dove hanno sede gli immobili;
2) assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione
ordinaria delle case e degli appartamenti.
4. Le case per ferie posseggono tutti i seguenti requisiti
minimi funzionali e strutturali:
a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per
le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti
letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni
ulteriore posto letto, fino ad un massimo di quattro posti letto
a camera;
b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti
previsti dal presente regolamento, con ulteriore incremento del
rapporto superficie-camera per un posto letto a castello, di
almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi;
c) camere dotate di porta e finestra, arredate con almeno un
letto, un comodino con abatjour, una sedia per ogni ospite, un
armadio, un cestino porta rifiuti, nonché, di una tenda
oscurante nel caso di finestre senza imposte;
d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di
dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un
lavabo ogni cinque posti letto o frazione, nonché un vano wc e
un vano doccia ogni otto posti letto o frazione, con un minimo
di un servizio ogni piano;
e) una o più sale comuni, distinte dall'eventuale locale adibito
a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri
quadrati per i primi 10 posti letto e di 0,5 metri quadrati per
ognuno degli ulteriori posti letto;
f) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e
fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1
ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
g) cambio della biancheria settimanale e comunque ad ogni cambio
del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e
da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;
h) pulizia giornaliera dei locali;
i) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune, nonché, una
cassetta contenente materiale di primo soccorso.
5. Le strutture per l'esercizio del servizio di alloggio e prima
colazione o bed and breakfast posseggono tutti i seguenti
requisiti minimi funzionali e strutturali:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento;
b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti
previsti dal presente regolamento anche secondo i parametri di
cui all'allegato A2;
c) camere dotate di porta e finestra, arredate con almeno un
letto, un comodino con abatjour, una sedia per ogni ospite, un
armadio, un cestino porta rifiuti, nonché di una tenda oscurante
nel caso di finestre senza imposte;
d) somministrazione della prima colazione, consistente in cibi e
bevande senza manipolazione da parte del gestore, in orario
stabilito con la famiglia;
e) riordino e pulizia quotidiana dei locali;
f) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due
volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
g) presenza di una cassetta contenente materiale di primo
soccorso e di un estintore.
6. Gli alberghi diffusi posseggono tutti i seguenti requisiti
minimi funzionali e strutturali:
a) numero di unità alloggiative adibite al soggiorno e
pernottamento degli ospiti, non inferiore a sette;
b) locale bagno in ogni unità alloggiativa;
c) locale ad uso comune;
d) locale per il ricevimento, il commiato e lo svolgimento delle
formalità degli ospiti;
e) locale destinato alla ristorazione oppure un punto di ristoro
convenzionato;
f) impianto elettrico conforme alla normativa vigente in
materia;
g) idonee soluzioni funzionali per ospitalità delle persone
diversamente abili;
h) possesso dei requisiti obbligatori previsti per la
classificazione degli alberghi a due stelle, salvo i casi di
possesso di requisiti di classificazione superiore nonché degli
ulteriori requisiti minimi contenuti negli allegati A4 e A5;
i) accesso alle unità alloggiative direttamente da spazi
pubblici, spazi comuni, o disimpegni e/o corridoi condominiali,
mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi
di chiusura personalizzata.
7. I rifugi montani posseggono tutti i seguenti requisiti minimi
funzionali e strutturali:
a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;
b) servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione
dei pasti;
c) spazio destinato alla somministrazione e al consumo di
alimenti e bevande, con caminetto;
d) spazi destinati al pernottamento dimensionati secondo i
parametri di cui all'allegato A2;
e) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla
capacità ricettiva;
f) impianto di chiarificazione e smaltimento acque reflue, in
quanto realizzabile;
g) attrezzatura pronto soccorso;
h) presenza di almeno un apparecchio telefonico ad uso comune o
attrezzatura di radiotelefono;
i) dispositivi e mezzi antincendio conformi alla normativa
vigente in materia;
l) piazzola per atterraggio di elicotteri;
m) lampada esterna accesa 24 ore su 24 nei periodi di apertura;
n) locale per ricovero di fortuna aperto 24 ore su 24 ed
accessibile dall'esterno;
o) impianto elettrico conforme alla normativa vigente in
materia.
8. Le strutture devono:
a) indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione,
promozione e pubblicità, gli estremi dell'autorizzazione
all'esercizio rilasciata dal comune, o il numero e la data di
presentazione della denuncia di inizio attività in caso di
subentro ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
b) esporre all'interno delle camere e in prossimità dei locali
di ricevimento la tabella con specificati i prezzi delle camere
e dei servizi;
c) apporre all'esterno, in posizione visibile al pubblico e con
adeguato decoro, una targa riportante la denominazione, la
classificazione, l'eventuale specificazione aggiuntiva, gli
estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal comune,
o il numero e la data di presentazione della denuncia di inizio
attività in caso di subentro ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
Art. 5
(Classificazione delle strutture)
1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla
provincia competente per territorio e costituisce una delle
condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 26 della l.r. 13/2007.
2. La provincia, sulla base dei requisiti stabiliti
dall'articolo 4 e di quanto previsto dalla tabella dei requisiti
minimi di classificazione di cui agli allegati A1, A2, A3, A4 E
A5, procede ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della
l.r. 13/2007, all'attribuzione della classifica:
a) degli affittacamere, con un numero variabile da 1 a 3
categorie;
b) delle case e appartamenti per vacanze, con un numero
variabile da 1 a 4 categorie;
c) degli alberghi diffusi, con un numero variabile da 2 a 4
stelle;
d) degli ostelli per la gioventù, delle case per ferie, del
servizio di alloggio e prima colazione e dei rifugi montani, in
categoria unica.
3. Qualora vengano a mancare i requisiti di classificazione la
provincia, svolti i dovuti accertamenti, effettua il
declassamento d'ufficio a categoria inferiore o, in caso di
categoria unica, la cancellazione, dandone comunicazione al
comune competente.
4. A seguito di specifica istanza possono essere riconosciute
una o più categorie superiori, o la specificazione aggiuntiva di
cui all'articolo 3, se viene accertato l'effettivo miglioramento
o incremento dei requisiti posseduti, idonei all'aumento di
categoria o all'applicazione della specificazione aggiuntiva.
Art. 6
(Procedure per la classificazione)
1. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta
alla provincia competente per territorio, sulla base di uno
schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione
della classifica, nonché per il riconoscimento di una delle
specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per
il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva
richiesti.
2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda provvede all'attribuzione della classifica e al
riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta.
3. La provincia comunica all'interessato e al comune in cui è
situata la struttura, la classificazione attribuita e la
specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali
variazioni delle stesse.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio
dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche.
Art. 7
(Autorizzazione all'esercizio delle attività)
1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
delle attività disciplinate dal presente regolamento è
presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)
del comune competente, ove costituito, e contiene:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della
struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei
servizi complementari offerti, del periodo di apertura
stagionale o annuale, nonché, dell'eventuale servizio di
somministrazione di alimenti e bevande;
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione
aggiuntiva eventualmente riconosciuta.
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i
seguenti documenti:
a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che
attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11,
12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove
necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
b) l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le
società;
c) l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità
dell'ente, dell'associazione senza scopo di lucro e dell'ente
religioso, nonché dello statuto se esistente;
d) la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione
immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto
all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con
indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del
numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e
delle eventuali aree di pertinenza;
e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei
locali, quali, in particolare, gli atti di compravendita,
locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma
autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal
dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso
di tutti i omproprietari;
f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
sottoscritta dal richiedente attestante la conformità
urbanistica e catastale alla normativa vigente;
g) la certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla
conformità delle strutture ricettive e dei relativi impianti
alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e
prevenzione incendi;
h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la
categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;
i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte
qualora dovute;
l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre
all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per
i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte
di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione
della comunicazione formale, attraverso raccomandata con
ricevuta di ritorno, all'amministratore dell'assemblea
condominiale, dell'attività che si intende avviare.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 26 della
l.r. 13/2007, contiene:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della
struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura,
nonché, dei servizi accessori offerti;
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione
aggiuntiva eventualmente riconosciuta;
e) l'indicazione del periodo di apertura stagionale o annuale;
f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al
servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e
bevande.
4. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda, provvede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso tale
termine il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive
modifiche.
5. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione
dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche
strutturali e risulti confermata la classificazione
precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla
denuncia di inizio attività, corredata, in particolare, dalla
dichiarazione di cui al comma 2, lettera a).
6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a
comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti
nell'autorizzazione o contenuti nella denuncia di inizio
attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle
variazioni stesse.
7. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a
comunicare al comune le eventuali modifiche dei periodi di
chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in
concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima
del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita
autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di
ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di
particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la
comunicazione anche il giorno stesso della chiusura.
Art. 8
(Rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività
stagionale, per gli anni successivi al rilascio, si considera
rinnovata fermo restando la sussistenza delle condizioni
previste per il rilascio e previo pagamento delle tasse
eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
Art. 9
(Denominazione)
1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a
quella di altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere
o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte
salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. E' vietato assumere e/o pubblicizzare denominazioni che
facciano riferimento ad altre tipologie di strutture ricettive
diverse da quella di appartenenza.
Art. 10
(Disposizioni transitorie comuni)
1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti
previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture
già in esercizio, presenta alla provincia competente per
territorio, domanda per la variazione della classificazione
posseduta.
2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda, provvede alla nuova classificazione, dandone
comunicazione al comune competente e all'interessato.
3. Nelle more della nuova classificazione le strutture
mantengono la classificazione precedentemente attribuita.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, qualora sulla base dei requisiti previsti
dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in
esercizio, ritenga che la struttura stessa mantenga la
classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia
competente per territorio mediante autocertificazione contenente
tutti i dati di riferimento. La provincia entro novanta giorni
dal ricevimento dell'autocertificazione, verifica le
dichiarazioni rese, conferma la classificazione precedentemente
attribuita e la comunica al comune competente e all'interessato.
5. Qualora la struttura non possieda i requisiti minimi
funzionali e strutturali previsti dal presente regolamento per
l'attribuzione del livello minimo di classificazione, il
titolare o il gestore lo comunica alla provincia competente. La
provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, assegna un termine per il relativo adeguamento
della struttura e, sentito il comune competente, ove sussistano
le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce
provvisoriamente d'ufficio, il livello minimo di
classificazione. Il mancato adeguamento della struttura nel
termine assegnato dalla provincia comporta l'impossibilità di
proseguire l'attività.
Art. 11
(Disposizioni transitorie riguardanti l'esercizio del servizio
di alloggio
e prima colazione e le case e appartamenti per vacanze gestiti
in forma non imprenditoriale)
1. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione della provincia prevista dall'articolo 10 commi 2
e 4:
a) coloro che esercitano il servizio di alloggio e prima
colazione sulla base della comunicazione preventiva dell'avvio
dell'attività prevista dall'articolo 8 della legge regionale 29
maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla disciplina ed alla
classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli
per la gioventù e delle case per
ferie), e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente
regolamento, presentano al comune competente la domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2;
b) coloro che gestiscono in forma non imprenditoriale case e
appartamenti per vacanze sulla base dell'autocertificazione
prevista dall'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 1998,
n. 33 (Disciplina e gestione delle case e appartamenti per
vacanze), e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente
regolamento, presentano al comune competente la domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2.
2. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede al rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26 della l.r. 13/2007
e dall'articolo 7. Decorso tale termine, il silenzio
dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 241/1990, e successive modifiche.
3. Nelle more degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il
titolare e il gestore delle strutture per l'alloggio e prima
colazione e delle case e appartamenti per vacanze in forma non
imprenditoriale, proseguono l'attività.
Art. 12
(Abrogazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 13/2007 e successive
modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti leggi:
a) la legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla
disciplina ed alla classificazione degli esercizi di
affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per
ferie);
b) la legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 (Disciplina e
gestione delle case ed appartamenti per vacanze).
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata
l'efficacia degli atti normativi originari.
Ai sensi del DPR 2 giugno 2000 - G.U. n. 180 del 3 agosto 2000
la rilevazione del movimento turistico delle strutture ricettive
è un obbligo di legge.
Pertanto i gestori dovranno far pervenire i modelli di
rilevazione statistica entro il giorno 5 del mese successivo
alla rilevazione del periodo di riferimento al seguente
indirizzo:
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA - Via Parigi, 11 - 00185
ROMA
Sulla busta specificare: MODELLI I.S.T.A.T. e IL MESE DI
RIFERIMENTO.
Eventuali informazioni: A.P.T. Roma - Via Parigi, 11 - 00185 -
Tel. 06488991
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