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LEGGE REGIONALE 05/07/1999, N.
017
Disposizioni in materia di turismo itinerante
e regolamentazione dei Bed and Breakfast
CAPO I Disposizioni in materia di turismo itinerante
Art. 1 (Finalita')
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria
aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta
temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate
dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo
itinerante.
Art. 2 (Aree di sosta)
1. Le aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono dotate almeno di:
pozzetto di scarico autopulente;
erogatore di acqua potabile;
adeguato sistema di illuminazione;
contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate
nel territorio comunale;
toponomastica della citta' contenente le informazioni turistiche
aggiornate redatte nelle lingue locali ed in altre lingue.
2. La localizzazione delle aree, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti comunali, deve tener conto della vicinanza dai mezzi
pubblici di trasporto alternativo, del collegamento con piste
ciclabili, della vicinanza con esercizi commerciali, ricreativi
e culturali, di eventuali offerte turistiche.
3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in
relazione al minor impatto ambientale possibile, dotata di
pavimentazione permeabile e piantumata con siepi ed alberature,
che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento
ed indicata con l'apposito segnale stradale a partire dal
confine comunale. L'ingresso e l'uscita devono essere
regolamentati.
4. Della dislocazione e dei servizi forniti dall'area attrezzata
deve essere data, a cura del Comune o dei Comuni associati,
tempestiva comunicazione ai soggetti pubblici e privati operanti
nel settore turistico.
5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma
l e' permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I
Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel
rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Art. 3 (Affidamento della gestione delle aree)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle
aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri
soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme
vigenti, le tariffe e le altre indicazioni della gestione
stessa. Le tariffe, mediante il loro bilanciamento, devono
stimolare il prolungamento della stagione turistica.
2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi alle
Aziende di promozione turistica o ai Comuni competenti per
territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento
turistico regionale.
Art. 4 (Contributi)
1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui
all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni,
singoli o associati, dando priorita' a quelli il cui territorio
ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE)
n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, cosi' come
modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del
20 luglio 1993. La Giunta regionale stabilisce criteri e
priorita' al fine di realizzare una equilibrata dislocazione
delle aree attrezzate sul territorio regionale.
2. La Regione concede altresi' contributi ai Comuni, singoli o
associati, che intendono ristrutturare o ampliare le aree di
sosta gia' esistenti sul loro territorio, fornendole almeno
delle dotazioni indicate all'articolo 2.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura
massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con
esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, e fino
al limite massimo di cinquanta milioni per singolo intervento.
4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo
del contributo viene elevato a settanta milioni.
Art. 5 (Presentazione delle domande)
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere
presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge; per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun
anno.
2. Le domande devono essere corredate della seguente
documentazione:
copia della deliberazione dell'intervento;
progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita'
per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi
e' disposta dal Dirigente del servizio competente entro sessanta
giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di
spesa.
CAPO II Regolamentazione dei Bed and Breakfast
Art. 6 (Integrazione alla legge regionale 17/1997 in materia di
Bed and Breakfast)
1. Al Capo VI della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo
l'articolo 29, e' aggiunto il seguente:
" Art. 29 bis (Esercizio saltuario dei servizi di alloggio e
prima colazione - Bed and Breakfast)
1. Coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, offrono
un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di tre
camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere
saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti
agli adempimenti di cui all'articolo 27.
2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e'
alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione
senza alcuna manipolazione.
3. Coloro che intendono esercitare questa attivita' devono
comunicare preventivamente e annualmente al Comune competente
per territorio l'avvio della attivita' sulla base di idonea
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
4. I soggetti che rientrano nelle previsioni di cui al comma 1
accedono alle facilitazioni di carattere amministrativo-fiscale
previste da norme statali ed atti ad esse correlati. ".
Art. 7 (Pubblicita' e attuazione dell'attivita' di Bed and
Breakfast)
1. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito
albo degli operatori nell'attivita' dei " Bed and Breakfast ".
2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, i Comuni
possono limitare a due il numero massimo di camere offerte in
servizio di alloggio e prima colazione da uno stesso operatore.
3. L'albo di cui al comma 1 e' trasmesso periodicamente, e
comunque almeno tre volte all'anno, alle Aziende di promozione
turistica competenti per territorio.
4. La Regione trasmette ai Comuni, allo scopo di agevolare al
massimo l'adempimento della comunicazione di inizio esercizio
dell'attivita', idonea modulistica predisposta per tale
segnalazione.
5. I Comuni, successivamente alla segnalazione di cui al comma
4, effettuano apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneita'
all'esercizio dell'attivita', allo scopo di iscrivere il
richiedente nell'albo di cui al presente articolo.
6. I Comuni pubblicizzano l'elenco degli operatori " Bed and
Breakfast " in apposite bacheche nei pressi del municipio o in
altri luoghi di pubblico passaggio.
7. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 conferisce agli
iscritti la facolta' di esporre, all'esterno dell'immobile ove
viene svolto il servizio di Bed and Breakfast, idonea
pubblicita' identificativa.
Art. 8 (Marchio identificativo dell'attivita' di Bed and
Breakfast)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e'
autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei
" Bed and Breakfast " in Friuli-Venezia Giulia.
2. Il marchio e' trasmesso ai Comuni che lo mettono a
disposizione degli operatori iscritti all'albo dei " Bed and
Breakfast ", e puo' essere affisso, a spese degli interessati,
all'esterno delle sedi di esercizio dell'attivita'.
Art. 9 (Sanzioni relative all'irregolare esercizio di attivita'
di Bed and Breakfast)
1. La pubblicizzazione di " Bed and Breakfast " in mancanza
dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dai
Comuni, da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il
marchio di cui all'articolo 8 la sanzione e' raddoppiata.
3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da
quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto
consentito, comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire
200.000 a lire 1.000.000 e restano applicabili le eventuali
sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o
statali. In caso di recidiva l'operatore e' anche cancellato per
un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 7.
CAPO III Norme finanziarie
Art. 10 (Norme finanziarie)
1. Per le finalita' previste dall'articolo 4 e' autorizzata, per
l'anno 1999, la spesa di lire 500 milioni.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per
l'anno 1999, e' istituito - alla Rubrica n. 28 - programma
0.26.1 (Promozione e sviluppo turistico) - spese d'investimento
- Categoria 2.3 - Sezione X, il capitolo 9251 (2.1.232.3.10.24),
con la denominazione " Contributi ai Comuni, singoli e
associati, per la realizzazione, la ristrutturazione e
l'ampliamento di aree attrezzate per il turismo itinerante " e
con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
3. Al predetto onere finanziario di lire 500 milioni si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto
sul capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999
(Partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti),
corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre
1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto
dell'Assessore alle finanze n. 6 del 20 gennaio 1999.
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