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Legge Regionale 10 maggio
2001, n. 5
“Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”
(BURC n. 26 del 14 maggio 2001)
Articolo 1 - Definizione e caratteristiche
Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast” l’offerta
di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere
saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad
integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria
abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di
sei ospiti.
L’attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi
minimi:
a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con
quello dell’abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio
bagno;
b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
- 9,00 mq per un posto letto;
- 12,00 mq per due posti letto;
- 18,00 mq per tre posti letto;
- 24,00 mq per quattro posti letto;
c) pulizia quotidiana dei locali;
d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte
a settimana o a cambio del cliente;
e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda,
riscaldamento;
f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
I locali destinati all’attività di “Bed and Breakfast” devono
possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie,
previste per i locali di abitazione dal regolamento
igienico-edilizio comunale, nonchè l’adeguamento alle normative
di sicurezza vigente.
Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni
consecutivi.
L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce
cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i
proprietari o i possessori dell’abitazione, l’obbligo di
residenza e stabile domicilio nella stessa.
Articolo 2 - Accertamento dei requisiti
L’attività di cui all’art. 1 può essere intrapresa previa
domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’attività, da inviare al Comune per richiedere
l’autorizzazione dell’inizio dell’attività e da cui risulta:
a) le generalità complete dell’interessato e l’ubicazione
dell’immobile;
b) planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui sono
destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo
e accompagnata dal certificato di abitabilità o da
autodichiarazione sostitutiva;
c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza,
nonché autodichiarazione dell’interessato che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio
1965, n. 575, e indicate nell’allegato 1 al Decreto Legislativo
8 agosto 1994, n. 490;
Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini
della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività,
tenendo conto che:
a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli
eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773;
b) sussistano i requisiti ingienico-sanitari, antinfortunistici
ed antincendio previsti dalle norme vigenti.
Articolo 3 - Rinnovi e dichiarazioni annuali
L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 si rinnova
annualmente su comunicazione dell’interessato, con la quale
dichiara la persistenza dei requisiti di cui all’articolo 2.
Articolo 4 - Diffida, sospensione, interdizione e rinunzia
L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 può essere
interdetto dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei
requisiti per il rilascio di cui all’articolo 2, o per motivi di
pubblica sicurezza.
Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente
l’attività di cui all’articolo 1, quando, con adeguata
motivazione, non ritiene necessaria l’irrogazione
dell’interdizione di cui al comma 1.
Il titolare dell’attività di cui all’articolo 1 che intende
procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della
stessa deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile,
contestuale avviso al Comune.
Il periodo di sospensione volontaria dell’attività non può
essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la
rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di cui
all’articolo 1.
Articolo 5 - Comunicazione dei provvedimenti
Il Comune dà immediata comunicazione dell’inizio dell’attività
di cui all’articolo 1 all’Assessorato regionale competente.
L’Assessorato regionale competente, sulla scorta delle
comunicazioni di cui al comma precedente, provvede
periodicamente ad elaborare ed aggiornare l’albo delle attività
di “Bed and Breakfast”.
Articolo 6 - Obblighi amministrativo per lo svolgimento delle
attività
E’ fatto obbligo ai titolari dell’attività di cui all’articolo 1
di esporre, nei locali adibiti all’esercizio “Bed and
Breakfast”, in luogo ben visibile, l’autorizzazione di inizio
dell’attività e la tabella indicante le tariffe praticate.
Articolo 7 - Funzioni di vigilanza e controllo
Fermo restando le competenze dell’Autorità di pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo
sull’osservanza delle disposizioni delle presente legge sono
esercitate dal Comune.
Articolo 8 - Classificazione
Gli esercizi dell’attività di cui all’articolo 1 sono
classificati in un’unica categoria.
Articolo 9 - Osservanza di norme statali e regionali
I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti ad
attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla
denuncia delle persone alloggiate.
I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti a
comunicare, ogni quattro mesi, all’Ente Provinciale per il
turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.
I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e
di consistenza ricettiva degli esercizi di “Bed and Breakfast”,
di cui all’articolo 1, e ne danno comunicazione all’Assessorato
regionale competente, alla Provincia ed all’Ente Provinciale per
il Turismo.
Articolo 10 - Sanzioni
Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di “Bed and
Breakfast”, di cui all’articolo 1, senza gli adempimenti di cui
all’articolo 2 é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire 3.000.000 a lire 8.000.000.
L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe
praticate, di cui all’articolo 6, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire
900.000.
L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
500.000 a lire 2.000.000.
Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
500.000 a lire 2.000.000.
In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi
precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi
alla sospensione dell’attività o all’interdizione della stessa.
Articolo 11 - Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle
sanzioni
L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni,
di cui alla presente legge, sono effettuati secondo le procedure
di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
I proventi delle sanzioni, previste dall’articolo 10, sono
devolute al Comune nel cui territorio é stata accertata la
violazione. L’Amministrazione Comunale li incamera quale
provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni
ad essa conferite con la presente legge.
Articolo 12 - Norma finale
La presente legge é dichiarata urgente ai sensi del II comma
dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
10 maggio 2001
NOTE
Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal
Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di
facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)
Note all’art. 2
Il testo dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante norma in materia di “Pubblica Sicurezza”, è il seguente.
«...omissis... Le persone alle quali sono state applicate con
provvedimento definitivo una misura di prevenzione, non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;»
.....omissis
L’allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
recante norme in materia di “Associazioni vietate”, è il
seguente:
All. 1.
Entrata in vigore.
ALLEGATO 1
CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE
DALL’ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO
AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL
PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
1) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le
iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti,
nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati
nell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui
all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art.
10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i
divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono
- motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge
n. 575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino
anche nei confronti di chiunque conviva con la persona
sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di
imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona
sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o
determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma
4, legge n. 575/1965).
II) Causa di sospensione dell’efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art.
10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende
l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della
legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).
III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed
erogazioni di cui all’art. 10, comma 1, della legge 31 maggio
1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui
all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art.
10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze
operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona
sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di
imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona
sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o
determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma
4, legge n. 575/1965).
IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo
concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e
subcontratti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 31
maggio 1965, n. 575:
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva
comunicazione al giudice competente da parte della pubblica
amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda
parte, legge n. 575/1965).
Gli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.L. 18
giugno 1931, n. 775, recante norme in materia di “Sicurezza
Pubblica”, sono i seguenti:
11. (art. 10 T.U. l926) - Salve le condizioni particolari
stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della
libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e
non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza
personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha
riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato
e contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone
commessi con violenza, e per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la
sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le
condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze
che avrebbero imposto o consentito il diniego della
autorizzazione.
12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l’obbligo di
provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini
delle leggi vigenti (7), non possono ottenere autorizzazioni di
polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’obbligo
predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la
legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni
di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente
stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la
propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di
ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
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