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LEGGE REGIONALE N. 8 DEL
04-06-2008
REGIONE BASILICATA
Disciplina dell’attività di Bed & Breakfast.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 24
del 16 giugno 2008
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Generalità 1. La Regione favorisce lo sviluppo e la presenza su
tutto il territorio regionale della ricettività extralberghiera
denominata “Bed & Breakfast”, al fine di promuovere un turismo
sostenibile, teso a favorire la conoscenza e la diffusione delle
culture e delle tradizioni locali.
ARTICOLO 2
Definizione, caratteristiche e servizi minimi 1. Si definisce
“Bed & Breakfast” l’attività ricettiva, a conduzione ed
organizzazione familiare svolta in maniera occasionale e non
imprenditoriale, che fornisce alloggio e prima colazione
utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi, per un
massimo di quattro camere ed otto posti letto totali.2. Nei
comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come
delimitati dagli strumenti urbanistici, con popolazione
residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati
ufficiali disponibili, l’attività di Bed & Breakfast può essere
esercitata anche in immobili fisicamente separati ma prossimi
rispetto all’abitazione principale del titolare, fatto salvo il
limite della capacità ricettiva di un massimo di sei camere e
dodici posti letto totali.3. Tutti gli esercizi di Bed &
Breakfast devono rimanere aperti per un periodo massimo di
duecentosettanta e un minimo di novanta giorni, anche non
consecutivi, nell’arco dell’anno solare.4. L’esercizio
dell’attività di Bed & Breakfast non costituisce cambio di
destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per tutto il
periodo di apertura, l’obbligo di residenza nell’abitazione
principale per il titolare.5. I requisiti minimi obbligatori
richiesti per l’esercizio di attività di Bed & Breakfast, che
determinano l’attribuzione della categoria “standard”di cui al
successivo comma, sono elencati nell’Allegato “I” della presente
legge, che fa parte integrante di essa.6. Gli esercizi di Bed &
Breakfast si distinguono in:a) categoria “standard”;b) categoria
“comfort”, se provvisti del “servizio bagno” in camera e in
possesso di almeno sei dei requisiti elencati nell’Allegato “II”
della presente legge, che fa parte integrante di essa.7. I
locali destinati all’attività Bed & Breakfast devono possedere
le caratteristiche strutturali ed igienico–sanitarie previste
per l’uso abitativo dallo strumento urbanistico comunale
vigente, nonché l’adeguamento alla normativa di pubblica
sicurezza vigente.
ARTICOLO 3
Inizio dell’attività 1. L’esercizio dell’attività Bed &
Breakfast è consentita previa presentazione di dichiarazione di
inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della L. n.241/1990 e
successive modifiche, al Comune nel cui territorio è ubicata
l’abitazione presso cui svolgere l’attività stessa.. 2. La
dichiarazione di inizio attività deve essere resa sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoriètà di cui al
D.P.R. n.445/2000 e deve contenere:a) le generalità complete del
richiedente;b) la denominazione dell’esercizio e l’ubicazione
dell’esercizio;c) l’indicazione del titolo di disponibilità
dell’esercente dell’immobile;d) il numero delle camere, dei
posti letto per ogni camera e dei servizi igienici con
l’indicazione di quelli destinati all’attività di Bed &
Breakfast;e) i periodi di apertura e chiusura dell’esercizio e i
prezzi massimi da applicare;f) il possesso, da parte
dell’immobile dei requisiti igienico-sanitari di cui al comma 7
dell’art.2, nonché il rispetto della normativa di sicurezza
vigente;g) l’eventuale possesso dei requisiti per la
classificazione “comfort” da parte dell’esercizio di Bed &
Breakfast;h) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui
all’art.11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con
R.D. n.773/1931.3. La richiesta di inizio attività deve essere
corredata dalla documentazione prevista nell’Allegato “III”
della presente legge, che fa parte integrante di essa.4. Nel
rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla
legislazione nazionale e regionale vigente, il Comune
territorialmente competente provvede, entro sessanta giorni dal
ricevimento della dichiarazione di inizio attività, ad
effettuare la verifica circa la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni di cui alla presente legge. 5. In caso di esito
negativo, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti,
salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa
vigente l’attività entro un termine assegnato dal Comune, in
ogni caso non superiore a trenta giorni. Durante il predetto
periodo assegnato per la regolarizzazione, il Comune può
autorizzare l’esercizio provvisorio dell’attività di Bed &
Breakfast. 6. Nel caso in cui sia stata richiesta l’attribuzione
della classificazione “comfort” ai sensi del precedente articolo
2, comma 6 lett. b), il Comune, prima di procedere alla
verifica, richiede il provvedimento di classificazione alla
Provincia competente che provvede a norma della legislazione
vigente in materia. Nel caso di mancata ottemperanza da parte
della Provincia, nel termine di trenta giorni dalla data di
richiesta, circa l’attribuzione della classificazione richiesta
la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della
classificazione “standard”, fatto salvo l’applicazione
dell’art.6 della L.n.34/1996. 7. Presso ciascuna Provincia è
istituito, ai fini della sola informazione turistica, l’Elenco
delle strutture di Bed & Breakfast presenti su tutto il
territorio regionale. 8. Non è consentito adottare la stessa
denominazione all’interno del singolo territorio comunale. 9 .
L’attività ricettiva di Bed & Breakfast deve essere esercitata
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico–sanitaria e di
pubblica sicurezza, nonché delle norme relative alla
destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
ARTICOLO 4
Obblighi del gestore del Bed & Breakfast 1. Il gestore di Bed &
Breakfast, attesa l’osservanza di quanto previsto dalla presente
legge, deve altresì:a) esporre all’esterno il Simbolo del Bed &
Breakfast regionale;b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i
periodi di apertura e chiusura e la capacità ricettiva
massima;c) comunicare, nel rispetto della normativa regionale
vigente, i prezzi massimi applicati per quanto concerne l’anno
successivo, i periodi di apertura e chiusura e i dati sul
movimento turistico; d) ottemperare agli obblighi di pubblica
sicurezza.
ARTICOLO 5
Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto
dell’esercizio dell’attività 1. Fermo restando le competenze
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente
competente effettua la vigilanza sull’osservanza da parte del
titolare o del gestore di Bed & Breakfast delle disposizioni
della presente legge.2. Salvo quanto previsto dal successivo
comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente
legge, il Comune diffida il titolare o il gestore, con atto
scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di
inadempienza, procede alla sospensione dell’attività per un
periodo necessario alla rimozione dell’irregolarità e comunque
non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione,
qualora persista l’irregolarità contestata, il Comune dispone,
con atto scritto e motivato notificato all’interessato, il
divieto di prosecuzione dell’attività di Bed & Breakfast.3. Il
Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di Bed &
Breakfast nei seguenti altri casi:a) grave inosservanza di
quanto previsto dall’art. 2 comma 7 della presente legge;b)
perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ art.
11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.
773/1931;c) inosservanza dell’obbligo di astensione
dall’esercizio dell’attività ricettiva per tutto il periodo di
sospensione comminato ai sensi del comma 2 del presente
articolo;d) applicazione di almeno tre provvedimenti di
sospensione negli ultimi ventiquattro mesi;4. Nelle ipotesi di
cui ai precedenti commi 2 e 3, non è consentito presentare una
nuova dichiarazione di inizio attività per i dodici mesi
successivi alla data di notificazione del provvedimento di
divieto di prosecuzione.5. I provvedimenti di sospensione e di
divieto di prosecuzione dell’attività, adottati dal Comune ai
sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia
competente.
ARTICOLO 6
Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività 1.
Il titolare dell’attività di Bed & Breakfast che intende
sospendere temporaneamente l’esercizio deve darne preventiva
comunicazione al Comune indicando il periodo di sospensione. 2.
La sospensione temporanea dell’attività di Bed & Breakfast è
concessa dal Comune territorialmente competente, per comprovate
esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili
per ulteriori sei.3. Decorso inutilmente il periodo massimo di
sospensione, compresa l’eventuale proroga, si presume la
rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di Bed &
Breakfast, pertanto quest’ultima s’intende cessata. 4. La
chiusura per cessazione dell’attività deve essere comunicata al
Comune con un preavviso di almeno sessanta giorni. Il Comune
comunica tempestivamente alla Provincia di competenza la
cessazione dell’attività di Bed & Breakfast.
ARTICOLO 7
Subingresso e vicende modificative della classificazione 1. Nel
caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte,
della titolarità e/o disponibilità dell’immobile adibito a
struttura Bed & Breakfast e in caso di prosecuzione
dell’attività di Bed & Breakfast, il subentrante, entro trenta
giorni, deve presentare una nuova dichiarazione di inizio
attività resa nelle forme e nei modi di cui al precedente
articolo 3, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e
delle condizioni previste dalla presente legge.2. Per la
revisione della classificazione della struttura da “standard” a
“comfort”, il richiedente deve inoltrare apposita domanda,
corredata dalla documentazione giustificativa, al Comune che la
inoltra alla Provincia. Quest’ultima provvede a norma della
legislazione vigente in materia.
ARTICOLO 8
Simbolo regionale del B &B 1. La Giunta regionale, con apposito
provvedimento, adotta il Simbolo identificativo del Bed &
Breakfast. 2. Atteso l’obbligo di cui al precedente articolo 4,
il Simbolo è gratuitamente messo a disposizione degli operatori
del Bed and Breakfast.
ARTICOLO 9
Contributi 1. Per le finalità di cui alla presente legge, la
Regione Basilicata, in conformità con le strategie delineate nel
Piano Turistico Regionale, utilizzando fondi regionali,
nazionali e comunitari, può concedere contributi per
l’adeguamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e
l’arredamento dei locali destinati all’attività di Bed and
Breakfast.2. La Regione Basilicata sostiene la partecipazione a
reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di Bed &
Breakfast e favorisce l’adesione a protocolli e percorsi di
qualità.3. Le leggi di approvazione del bilancio
quantificheranno annualmente gli oneri destinati all’attuazione
dei contenuti di cui al comma 1.
ARTICOLO 10
Sanzioni 1. Il Comune territorialmente competente, nell’ambito
dei poteri di cui all’articolo 5, irroga le seguenti sanzioni
amministrative: a) apertura abusiva di una struttura e esercizio
abusivo dell’attività di Bed & Breakfast: da € 500,00 a €
2.500,00 e immediata chiusura dell’esercizio;b) mancata
esposizione delle tariffe applicate e omessa comunicazione ai
sensi dell’art.7 comma 1: da € 25,00 a € 250,00;c) omesse
comunicazioni ai sensi del precedente articolo 4: da € 25,00 a €
250,00 per ciascuna violazione;d) chiusura della struttura
ricettiva in violazione di quanto previsto dal precedente
articolo 6; da € 125,00 a € 750,00;e) applicazione di prezzi
difformi da quelli comunicati: da € 125,00 a € 750,00;f)
superamento della capacità ricettiva autorizzata: da € 75,00 a €
500,00 per ogni posto letto in più;2. In caso di reiterazione,
le predette sanzioni sono raddoppiate. I proventi delle sanzioni
sono devolute al Comune nel cui territorio é stata accertata la
violazione.
ARTICOLO 11
Norma transitoria 1. Le istanze, e la relativa documentazione,
per le quali non sia stato esaurito l’iter autorizzativo
previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 37/2001
“Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a
carattere familiare denominata Bed and Breakfast”, sono
trasmesse dall’A.P.T. al Comune territorialmente competente che
provvede chiedendo all’interessato eventuali documentazioni
integrative conformante a quanto previsto dall’art.3 della
presente legge.2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, è fatto obbligo agli operatori di Bed &
Breakfast già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della
presente legge, presentando una dichiarazione di adeguamento
resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui al D.P.R. n.445/2000, contenente le indicazioni
di cui al precedente articolo 3 comma 2 e corredata dalla
documentazione di cui al Allegato “III” della presente legge. 3.
Il Comune territorialmente competente verifica il rispetto della
disposizione di cui al comma precedente secondo quanto disposto
dall’art. 5 della presente legge.
ARTICOLO 12
Abrogazione 1. La Legge regionale n.37 del 6 settembre 2001
“Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a
carattere familiare denominata Bed and Breakfast” è abrogata. 2.
Rimane abrogata la Legge regionale 10 aprile 2000, n.38
"Sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere
familiare denominata Bed & Breakfast".
ARTICOLO 13
Pubblicazione 1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Basilicata. Potenza, 4 giugno 2008DE FILIPPO
ALLEGATO 1
Allegato “I” previsto comma 6 dell’art. 2
Servizi minimi obbligatori richiesti per l’esercizio di attività
di Bed & Breakfast:a) Il “servizio bagno”deve essere autonomo
rispetto alle esigenze della famiglia e comunque deve essere
garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;b)
pulizia quotidiana dei locali;c) fornitura e cambio della
biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a
cambio dell’ospite;d) fornitura di energia elettrica, acqua
calda e fredda, riscaldamento;e) somministrazione,
esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della
prima colazione con bevande e alimenti preconfezionati e non
manipolati;f) reperibilità del titolare o di persona da lui
indicata.
ALLEGATO 2
Allegato “II” previsto dalla lett. b) comma 7 art. 2
Requisiti per la classificazione “comfort” degli esercizi di Bed
& Breakfast: a) tv in camera;b) climatizzatore in camera;c)
possibilità di utilizzare la cucina e le sue suppellettili;d)
accessibilità alle persone disabili;e) ubicazione in residenza
storica o di particolare pregio artistico;f) parcheggio o
servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;g)
arredamento tipico; h) presenza di una postazione internet;i)
minifrigo in camera;j) cassettina di sicurezza in camera;k)
telefono in camera.
ALLEGATO 3
Allegato “III” previsto dal comma 3 dell’art. 3
Documentazione richiesta per la dichiarazione di inizio attività
di Bed & Breakfast:a) planimetria dell’immobile, firmata da
tecnico abilitato, con l’indicazione dei vani e dei servizi
nonché degli spazi messi a disposizione degli ospiti;b) atto in
copia conforme all’originale comprovante la disponibilità
dell’immobile (compravendita, locazione o altro);c) copie
conformi agli originali delle dichiarazioni di conformità,
rilasciate ai sensi della legislazione vigente, degli impianti
elettrico e termo–idraulico; d) copia della polizza assicurativa
di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni
agli ospiti e appositamente stipulata per l’esercizio
dell’attività commisurata alla propria capacità ricettiva;e)
dichiarazione del richiedente, resa nelle forme e agli effetti
del D.P.R. n. 445/2000, circa l’assenza di divieti contrattuali
o regolamentari condominiali all’esercizio dell’attività di Bed
& Breakfast nell’immobile;Alla presente domanda deve essere,
altresì, allegata la richiesta di classificazione dell’esercizio
con l’elencazione dei requisiti posseduti di cui all’Allegato
“II” della presente legge.Eventuali modifiche e aggiornamenti
relativi alla documentazione indicata nel presente allegato
potranno essere adottate dalla Giunta regionale, con propria
deliberazione.
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