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LEGGE REGIONALE 28.04.2000, N.
78
Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima
colazione
Bed & Breakfast
BURA n. 16 del 9 giugno 2000
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Abruzzo favorisce lo sviluppo della ricettività
extralberghiera a carattere familiare al fine di promuovere il
turismo sociale e giovanile e di migliorare l'utilizzazione del
patrimonio immobiliare esistente.
Art. 2 - Definizione
1. Coloro i quali intendono offrire ospitalità saltuaria o per
ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell'abitazione
- in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità
immobiliari - nella quale dimorano o di cui abbiano la
disponibilità, fornendo alloggio e prima colazione, in non più
di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, sono
tenuti a richiedere al Comune di residenza l’autorizzazione
amministrativa secondo le modalità previste dalla presente
legge.
2. L'attività deve essere gestita avvalendosi della normale
organizzazione familiare, con somministrazione per la prima
colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che
queste ultime possono essere servite riscaldate.
3. Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente
legge non costituisce esercizio di attività imprenditoriale e
non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.
4. Al fine di agevolare lo sviluppo di tale forma di ricettività
complementare la Regione predispone la modulistica necessaria da
mettere a disposizione dei comuni.
Art. 3 - Dotazioni, requisiti, prestazioni e servizi
1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di soggiorno
devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi
previsti per i locali di abitazione dal regolamento
igienico-edilizio comunale.
2. A meno che le camere non siano dotate di servizi propri, deve
esserci a disposizione dei soli ospiti almeno un bagno completo
di:
- water;
- lavabo;
- doccia o vasca;
- presa di corrente;
- specchio;
- chiamata d'allarme.
3. L'abitazione destinata all'esercizio dovrà assicurare i
seguenti servizi minimi:
- servizio cucina, o di altro apposito vano, per la
somministrazione della prima colazione, di superficie non
inferiore a mq. 6;
- telefono ad uso comune;
- fornitura di energia elettrica e riscaldamento;
- fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce
o bagni;
- pulizia e riassetto dei locali, comunque, ad ogni cambio
cliente;
- pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio biancheria,
compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana.
4. L'obbligo dell'impianto di riscaldamento non sussiste per gli
esercizi con autorizzazione stagionale situati nelle località
marine.
Art. 4 - Requisiti minimi delle camere
1. Le camere da letto devono avere:
- una superficie minima per la camera singola di almeno 8 mq. e
di 14 mq. per le camere doppie, al netto di ogni locale
accessorio;
- un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;
- alle camere destinate agli ospiti si deve poter accedere senza
dover attraversare altre camere da letto o servizi;
2. Le camere da letto devono essere inoltre dotate di:
- letto, comodino, lampada e sedia per ogni ospite;
- armadio;
- specchio e presa di corrente;
- cestino per i rifiuti.
Art. 5 - Adempimenti amministrativi
1. Il servizio saltuario di alloggio e prima colazione offerto,
riconducibile alla formula internazionale del "Bed & Breakfast",
dovrà essere autorizzato come tale.
2. L'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva
comunicazione al Comune competente per territorio sulla base di
idonea dichiarazione di atto di notorietà di cui all'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed ai sensi degli artt. 2 e 3
del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, indicando:
- le generalità del titolare;
- la denominazione dell'esercizio;
- l'ubicazione;
- il numero delle camere e quello dei posti letto;
- il numero dei servizi igienici;
- l'eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco
dell'anno;
- le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
- il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto
dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18
giugno 1931, n. 773.
3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti
documenti:
- planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della
superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza,
evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- atto in copia conforme all'originale comprovante la
disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
- atto di assenso a firma autenticata dei proprietari o
comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei
comproprietari, dall'affittuario o da altri;
- atto di approvazione dell'assemblea condominiale, nel caso di
ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari;
- dichiarazione circa il possesso da parte dell'immobile dei
requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti
comunali e dalla presente legge.
4. Il Comune entro 60 giorni provvede ad effettuare il
sopralluogo per verificare l'idoneità dell'appartamento
all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla
Provincia, alla Regione e all'Azienda di Promozione Turistica
regionale, oltre che all'interessato.
5. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente
legge non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
turistiche, di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983.
6. Non è possibile adottare la stessa denominazione all'interno
del territorio comunale.
7. Il Comune tiene l'elenco degli operatori del "Bed &
Breakfast" ed individua le azioni per favorire la segnalazione e
la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L'elenco
aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno
agli enti indicati nel quarto comma.
Art. 6 - Obblighi del titolare
1. Fermo restando quanto previsto dal TULPS, gli esercenti sono
tenuti a comunicare:
- all'Azienda di Promozione Turistica regionale i dati relativi
agli arrivi e alle presenze degli ospiti, utilizzando l’apposita
modulistica ISTAT;
- alla Provincia competente - entro il 1° ottobre di ogni anno -
i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura di attività,
ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 della L.R. 11/1993.
2. E' fatto obbligo di esporre all'esterno il marchio
identificativo del "Bed & Breakfast" secondo la tipologia
fornita dal Settore Turismo della Regione Abruzzo e, nei locali
destinati agli ospiti, la tabella dei prezzi.
2. E' fatto obbligo di esporre all'esterno il marchio
identificativo del "Bed & Breakfast" secondo la tipologia
fornita dal competente Servizio della Giunta regionale e, nei
locali destinati agli ospiti, la tabella dei prezzi.
3. L'esercente non può in ogni caso gestire altro "Bed &
Breakfast", ed è tenuto a comunicare al Comune - entro 30 giorni
- l'eventuale cessazione dell'attività, ai fini della
cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5, settimo comma.
Art. 7 - Funzioni di vigilanza e controllo
1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie
e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo
sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono
esercitate dal comune territorialmente competente.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono altresì
delegate ai comuni.
Art. 8 - Sanzioni
1. Il titolare o gestore del Bed & Breakfast è assoggettato alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
£. 300.000 a £. 2.000.000 nel caso che:
- accolga nella struttura ospiti per una durata continuativa
superiore a giorni 30 o in numero eccedente rispetto alla
capienza massima consentita;
- non esponga la tabella dei prezzi o pratichi prezzi difformi
da quelli comunicati e vistati dalla Provincia.
2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate,
con sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un
anno.
3. L'esercizio di ospitalità "Bed & Breakfast" in mancanza di
autorizzazione o della comunicazione di cui all'art. 5, quinto
comma, è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria
di £. 1.000.000, da applicarsi in misura doppia in caso di
impiego del marchio di cui al successivo art. 9.
Art. 9 - Promozione di un marchio regionale
1. La Giunta regionale adotta un marchio tipo, identificativo
dei "Bed & Breakfast" in Abruzzo, da mettere a disposizione dei
comuni affinché possa essere affisso dagli operatori, a loro
spese, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.
Art. 10 - Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, ed in
particolare relativamente alla segnalazione dei prezzi e del
movimento turistico, ai controlli e alle relative sanzioni
amministrative si applicano le disposizioni contenute nella L.R.
11/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto
compatibili.
2. Nel programma di promozione turistica di cui all'art. 3 della
L.R. 54/1997 sono previste iniziative per l'informazione,
promozione e divulgazione della formula del Bed & Breakfast.
Art. 11 - Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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