Legge 29 marzo 2001, n.
135
"Riforma della
legislazione nazionale del turismo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20
aprile 2001
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i
principi fondamentali e gli strumenti della politica
del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118
della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo
sviluppo economico e occupazionale del Paese nel
contesto internazionale e dell'Unione europea, per
la crescita culturale e sociale della persona e
della collettivita' e per favorire le relazioni tra
popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta
del sistema turistico nazionale, regionale e locale,
anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio
territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni
culturali e le tradizioni locali anche ai fini di
uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel
settore turistico con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese e al fine di migliorare la
qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei
servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli
che si frappongono alla fruizione dei servizi
turistici da parte dei cittadini, con particolare
riferimento ai giovani, agli anziani percettori di
redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita'
motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi
turistici anche attraverso l'informazione e la
formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle
loro diverse ed autonome espressioni culturali ed
associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e
delle economie marginali e tipiche in chiave
turistica nel contesto di uno sviluppo rurale
integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la
documentazione e la conoscenza del fenomeno
turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui
mercati mondiali, valorizzando le risorse e le
caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e
prerogative delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano nelle
materie di cui alla presente legge nel rispetto
degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni
riconoscono, sulla base del principio di
sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti
ambiti territoriali con particolare riguardo
all'attuazione delle politiche intersettoriali ed
infrastrutturali necessarie alla qualificazione
dell'offerta turistica; riconoscono altresi'
l'apporto dei soggetti privati per la promozione e
lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione
dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le
funzioni in materia di turismo e di industria
alberghiera sulla base dei principi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti
conservati allo Stato in materia di turismo, fino
alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per i fini di cui al presente
comma, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura in particolare il
coordinamento intersettoriale degli interventi
statali connessi al turismo, nonche' l'indirizzo e
il coordinamento delle attivita' promozionali svolte
all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo
stesso Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria
in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia
di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Presidente
del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le associazioni di categoria
degli operatori turistici e dei consumatori. Lo
schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica ai fini della
espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al
fine di assicurare l'unitarieta' del comparto
turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese
e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei
servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche operanti nel settore e delle attivita' di
accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto
il territorio nazionale delle imprese turistiche per
le quali si ravvisa la necessita' di standard
omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di
albergo e delle unita' abitative delle residenze
turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in
generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi
offerti dalle imprese turistiche cui riferire i
criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le
associazioni che svolgono attivita' similare, il
livello minimo e massimo da applicare ad eventuali
cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto
il territorio nazionale delle professioni turistiche
per le quali si ravvisa la necessita' di profili
omogenei ed uniformi, con particolare riferimento
alle nuove professionalita' emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni
demaniali e delle loro pertinenze concessi per
attivita' turistico-ricreative, di determinazione,
riscossione e ripartizione dei relativi canoni,
nonche' di durata delle concessioni, al fine di
garantire termini e condizioni idonei per
l'esercizio e lo sviluppo delle attivita'
imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza
di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi
forniti dalle imprese che operano nel settore del
turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4
formula altresi' principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo
turistico di cui deve tenere conto il Comitato
interministeriale per la programmazione economica
nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con
particolare riferimento all'utilizzo dei fondi
comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione
turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi
turistici locali, come definiti dall'articolo 5,
nonche' dei sistemi o reti di servizi, di strutture
e infrastrutture integrate, anche di valenza
interregionale, ivi compresi piani di localizzazione
dei porti turistici e degli approdi turistici di
concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo
sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attivita'
turistica, quali campi da golf, impianti a fune,
sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e
l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista
di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture
turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo
delle attivita' economiche, in campo turistico,
attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e
comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di
completezza ed integralita' delle modalita'
attuative, di efficienza, economicita' e
semplificazione dell'azione amministrativa, di
sussidiarieta' nei rapporti con le autonomie
territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro
nove mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 4, da' attuazione ai principi e agli
obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti
nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e
salvaguardare gli interessi unitari non
frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di
tutela del consumatore, le disposizioni contenute
nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 6, alle
regioni a statuto ordinario, fino alla data di
entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale
di attuazione delle linee guida, adottata secondo le
modalita' di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e
integrazioni al decreto di cui al comma 4 si
applicano le medesime procedure previste
dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini
previsti da tali disposizioni sono ridotti alla
meta'.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. E' istituita la Conferenza
nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio
dei ministri indice almeno ogni due anni la
Conferenza, che e' organizzata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono convocati per la
Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani
(UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori
turistici, dei consumatori, del turismo sociale,
delle associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore del
turismo, delle associazioni ambientaliste e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori. La
Conferenza esprime orientamenti per la definizione e
gli aggiornamenti del documento contenente le linee
guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di
verificare l'attuazione delle linee guida, con
particolare riferimento alle politiche turistiche e
a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di
favorire il confronto tra le istituzioni e le
rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di
ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal
funzionamento della Conferenza, pari a lire 100
milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del
turista, redatta dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in almeno quattro
lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali del settore turistico, nonche' le
associazioni nazionali di tutela dei consumatori
contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto
riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi,
ivi compresi quelli relativi alla nautica da
diporto, comunque effettuata, sulle procedure di
ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione
per i casi di inadempienza contrattuale dei
fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi
all'acquisizione di diritti di godimento a tempo
parziale dei beni immobili a destinazione
turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti
e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente
dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, delle autostrade e dei servizi di
trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente delle agenzie di viaggio e
turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti
turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative,
sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e
doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e
per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di
rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico
nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le
consuetudini praticati a livello locale e ogni altra
informazione che abbia attinenza con la
valorizzazione, la qualificazione e la
riconoscibilita' del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto
stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente
articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n.
427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e'
sostituita dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con
destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso
abitazione e per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto
del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il
venditore non avente la forma giuridica di societa'
di capitali ovvero con un capitale sociale versato
inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede
legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato
e' obbligato a prestare fidejussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione
del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare
fidejussione bancaria o assicurativa allorquando
l'immobile oggetto del contratto sia in corso di
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione
nel contratto a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono
imporre all'acquirente la preventiva escussione del
venditore".
3. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, singolarmente
o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma
4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
costituiscono le commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzione delle controversie
tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti
inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta
salva la facolta' degli utenti, in caso di
conciliazione per la risoluzione di controversie con
le imprese turistiche, di avvalersi delle
associazioni dei consumatori.
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi
turistici locali i contesti turistici omogenei o
integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati
dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali
e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti
tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole
o associate.
2. Gli enti locali o soggetti
privati, singoli o associati, promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di concertazione
con gli enti funzionali, con le associazioni di
categoria che concorrono alla formazione
dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti
pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie
funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche
di governo del territorio e di sviluppo economico,
le regioni provvedono, ai sensi del capo V del
titolo II della parte I del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del
titolo II, capo III, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi
turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti
previsti dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti
delle risorse rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 6 della presente legge, definiscono le
modalita' e la misura del finanziamento dei progetti
di sviluppo dei sistemi turistici locali,
predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma
singola o associata, che perseguono, in particolare,
le seguenti finalita':
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e
di integrazione tra le imprese turistiche, anche in
forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed
infrastrutturali necessari alla qualificazione
dell'offerta turistica e alla riqualificazione
urbana e territoriale delle localita' ad alta
intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici
di informazione e di accoglienza ai turisti, con
particolare riguardo alla promozione degli standard
dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma
4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese
turistiche, con priorita' per gli adeguamenti dovuti
a normative di sicurezza, per la classificazione e
la standardizzazione dei servizi turistici, con
particolare riferimento allo sviluppo di marchi di
qualita', di certificazione ecologica e di qualita',
e di club di prodotto, nonche' alla tutela
dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti
turistici tipici, per l'ottimizzazione della
relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle
disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al
Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, provvede agli interventi di cofinanziamento a
favore dei sistemi turistici locali per i progetti
di sviluppo che prestino ambiti interregionali o
sovraregionali. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate
ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo
dei sistemi turistici locali, con particolare
riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni
caratterizzati da un afflusso di turisti tale da
alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a
tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la
qualita' dell'offerta turistica, e' istituito,
presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un apposito Fondo di
cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo
12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1
vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano che
erogano le somme per gli interventi di cui al
medesimo comma. I criteri e le modalita' di
ripartizione delle disponibilita' del Fondo sono
determinati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del
Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di
concorso predisposti sentita la citata Conferenza
unificata. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono,
sentiti gli enti locali promotori e le associazioni
di categoria interessate, piani di interventi
finalizzati al miglioramento della qualita'
dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e
lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con
fondi propri, non inferiori al 50 per cento della
spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi
dalla pubblicazione del bando, predispone la
graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attivita' professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle
che esercitano attivita' economiche, organizzate per
la produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di
somministrazione facenti parte dei sistemi turistici
locali, concorrenti alla formazione dell'offerta
turistica.
2. L'individuazione delle
tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e'
predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle
imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
da effettuare nei termini e secondo le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per
l'esercizio dell'attivita' turistica.
4. Fermi restando i limiti
previsti dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche
sono estesi le agevolazioni, i contributi, le
sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi
genere previsti dalle norme vigenti per l'industria,
cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle
risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in
conformita' ai criteri definiti dalla normativa
vigente.
5. Sono professioni turistiche
quelle che organizzano e forniscono servizi di
promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi
di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida
dei turisti.
6. Le regioni autorizzano
all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5.
L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha
validita' su tutto il territorio nazionale, in
conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli
esercenti professioni turistiche non appartenenti ai
Paesi membri dell'Unione europea possono essere
autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro
attivita' in Italia, secondo il principio di
reciprocita', previa iscrizione delle imprese nel
registro di cui al comma 3, a condizione che
posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo
accertamento, per gli esercenti le attivita'
professionali del turismo, dei requisiti richiesti
dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le
abilitazioni gia' conseguite alla data di entrata in
vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di
lucro, che operano per finalita' ricreative,
culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attivita' di cui al comma 1
esclusivamente per i propri aderenti ed associati
anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da
accordi internazionali di collaborazione. A tal fine
le predette associazioni devono uniformarsi a quanto
previsto dalla Convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con
legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto
legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione
della direttiva n. 82/470/CEE nella parte
concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di
attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo
di lucro che operano per la promozione del turismo
giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle
fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le
associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai
benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e
successive modificazioni, relativamente ai propri
fini istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL
PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico
approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e
di altre strutture ricettive, comprese quelle che
forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i
proprietari o gestori di case e di appartamenti per
vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori
di strutture di accoglienza non convenzionali, ad
eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito
elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a
persone munite della carta d'identita' o di altro
documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo
le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente
l'esibizione del passaporto o di altro documento che
sia considerato ad esso equivalente in forza di
accordi internazionali, purche' munito della
fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i
propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai
clienti una scheda di dichiarazione delle
generalita' conforme al modello approvato dal
Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se
compilata a cura del gestore, deve essere
sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e
per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere
effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari, e dal capogruppo anche per i componenti
del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono
altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di
pubblica sicurezza le generalita' delle persone
alloggiate, mediante consegna di copia della scheda,
entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
In alternativa, il gestore puo' scegliere di
effettuare tale comunicazione inviando, entro lo
stesso termine, alle questure territorialmente
competenti i dati nominativi delle predette schede
con mezzi informatici o telematici o mediante fax
secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno".
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento
di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad
autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune
nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il
rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo,
la somministrazione di alimenti e bevande alle
persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che
sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati. La
medesima autorizzazione abilita altresi' alla
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso
fotografico e di registrazione audiovisiva,
cartoline e francobolli alle persone alloggiate,
nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette
persone, attrezzature e strutture a carattere
ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza e di igiene e
sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui
all'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773. Le attivita' ricettive devono
essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica
sicurezza, nonche' di quelle sulla destinazione
d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura
dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore
agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e'
tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al
comma 1 e' revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessita', non attivi
l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del
rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita'
per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non
risulti piu' iscritto nel registro di cui al comma 3
dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della
rispondenza dello stato dei locali ai criteri
stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle
regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e
igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il
titolare sospeso dall'attivita' ai sensi
dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal
comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto
alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo
17-ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di
cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato,
la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di
autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita'
autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi
alle prescrizioni violate e comunque per un periodo
non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto
previsto al comma 4 e salvo che la violazione
riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione
e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di
violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione
dell'ordine di sospensione qualora l'interessato
dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver
avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi
per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla
osta riguardanti le attivita' e le professioni
turistiche si conformano ai principi di speditezza,
unicita' e semplificazione, ivi compresa
l'introduzione degli sportelli unici, e si
uniformano alle procedure previste in materia di
autorizzazione delle altre attivita' produttive, se
piu' favorevoli. Le regioni provvedono a dare
attuazione al presente comma. I comuni esercitano le
loro funzioni in materia tenendo conto della
necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti
autorizzatori per le attivita' e professioni
turistiche, attribuendo ad un'unica struttura
organizzativa la responsabilita' del procedimento,
fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la
disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal
relativo regolamento attuativo.
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio
turistico)
1. E' istituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un Fondo di rotazione per il
prestito ed il risparmio turistico, di seguito
denominato "Fondo", al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese,
istituzioni o associazioni private quali circoli
aziendali, associazioni non-profit, banche, societa'
finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti
turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio
turistico delle famiglie e dei singoli con reddito
al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione
individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente
finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza
relativi al territorio nazionale e preferibilmente
localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da
concretizzare strategie per destagionalizzare i
flussi turistici. Hanno inoltre priorita'
nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze
relative a pacchetti di vacanza localizzati
nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, allo scopo di
collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza
gestito a livello nazionale dalle associazioni
non-profit, dalle associazioni delle imprese
turistiche e dalle istituzioni bancarie e
finanziarie, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di
gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi
erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle
agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili
derivanti dalla gestione per interventi di
solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio
della gestione del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzato un conferimento entro il limite di lire
7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. E' abrogato il regio
decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n.
526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si
applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo 266 del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli
articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo
regolamento non si applicano alle autorizzazioni di
cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio, istituita
dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio
1983, n. 217, e' soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti
disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per
quanto di competenza del settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n.
217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma
4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in
vigore della disciplina regionale di adeguamento al
documento contenente le linee guida di cui
all'articolo 2, comma 4, della presente legge si
applica la disciplina riguardante le superfici e i
volumi minimi delle camere d'albergo prevista
dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29
marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata
dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto
1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data
di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le
disposizioni, ad esclusione del comma 2
dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni
demaniali marittime con finalita'
turistico-ricreative, che risultino incompatibili
con la nuova disciplina recata dal documento
contenente le linee guida di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera l), della presente legge e con la
disciplina regionale di recepimento o di adeguamento
alle stesse linee guida.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo
di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di
lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80
miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per
l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere
dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma
1 si provvede, per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno
finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo
stanziamento complessivo del Fondo di cui
all'articolo 6 e' determinato dalla legge
finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.